Silenzio inammissibile se la pretesa sulle opere di urbanizzazione è diritto soggettivo (TAR Sardegna n. 347 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento il giudice amministrativo è tenuto a verificare in via pregiudiziale la natura della posizione soggettiva azionata. Se la pretesa sostanziale fatta valere ha consistenza di diritto soggettivo, il ricorso è inammissibile, a prescindere dagli atti adottati dall’Amministrazione e anche quando essa non abbia emanato alcun provvedimento nonostante il decorso dei termini di conclusione del procedimento. La tutela va allora ricercata mediante azione di accertamento davanti al giudice munito di giurisdizione, ordinario o amministrativo in sede esclusiva, e non con lo strumento degli artt. 31 e 117 c.p.a. Ciò vale per la pretesa dei proprietari delle unità immobiliari di una lottizzazione all’acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria al patrimonio comunale, che nasce dall’art. 28 della legge urbanistica.

Il Fatto

I proprietari di unità immobiliari comprese in una lottizzazione convenzionata e alcuni condomini costituiti per la gestione dei servizi comuni hanno presentato al Comune un’istanza con cui chiedevano il completamento del procedimento amministrativo della lottizzazione e, segnatamente, l’acquisizione al patrimonio pubblico delle opere di urbanizzazione primaria, con indicazione dei termini entro cui intendesse procedere.

L’Amministrazione ha replicato con una nota chiedendo di specificare gli atti di cui si richiedeva l’accesso e invitando a non tenere conto della comunicazione ove la stessa non avesse intento di richiesta di atti ma di formale intimazione ad adempiere. Trascorsi oltre undici mesi senza riscontro, i ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio, la condanna del Comune a provvedere entro un termine congruo e la nomina di un commissario ad acta. A fondamento della propria legittimazione hanno invocato un interesse qualificato e differenziato alla piena attuazione del modello urbanistico, richiamando un precedente del medesimo Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità, assegnando alle parti un termine per memorie dedicate a tale unica questione. Le difese hanno depositato memorie, ma il Tribunale ha confermato il rilievo.

La causa petendi azionata attiene, nella sostanza, a posizioni di diritto soggettivo, contrapposte all’obbligo gravante sul Comune secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, e non a posizioni di interesse legittimo. Gli interessati aspirano in ultima analisi a ottenere l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale, sull’assunto che tale acquisizione sia per l’Ente obbligatoria quanto lo è la cessione per la società lottizzante.

Trova quindi applicazione l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Collegio (Cons. Stato, Sez. III, n. 5139 del 2023; Sez. IV n. 4415 del 2023; Sez. V n. 4504 del 2019; Sez. VI n. 650 del 2018; n. 1203 del 2017), dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi: è inammissibile l’impugnazione del silenzio inadempimento se la controversia attiene a posizioni di diritto soggettivo, e ciò a prescindere dagli atti adottati dalla Pubblica amministrazione e anche quando non sia stato emanato alcun atto nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del procedimento.

In tale evenienza la tutela dell’interessato deve essere fatta valere mediante azione di accertamento, e non con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., davanti al giudice munito di giurisdizione, ordinario o amministrativo ove la materia rientri tra quelle di giurisdizione esclusiva. Nel caso concreto tale azione non è stata proposta.

Il Tribunale richiama anche un proprio precedente (TAR Sardegna, Sez. II, n. 563 del 2019), che aveva già affermato l’inammissibilità delle domande avanzate con il rito del silenzio, avendo la posizione soggettiva azionata consistenza di diritto soggettivo nascente dall’art. 28 della legge urbanistica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *