Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la spesa sanitaria (Cons. Stato n. 9540 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo verifica l’esatto adempimento del giudicato e ne accerta la perdurante inesecuzione nei limiti del vincolo conformativo da esso derivante. Il provvedimento commissariale adottato per l’esecuzione di altra sentenza non esaurisce gli obblighi conformativi ulteriori e distinti posti dalla sentenza oggetto del giudizio. Ove la struttura commissariale rimanga inerte, il giudice ordina gli adempimenti entro un termine e dispone l’intervento sostitutivo del Prefetto territorialmente competente. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità dell’oggetto e dalle difficoltà istruttorie dell’amministrazione.

Il Fatto

Con una precedente pronuncia la Sezione, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso di alcune strutture ambulatoriali private accreditate avverso il decreto commissariale che aveva fissato il livello massimo di finanziamento per l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Il giudice aveva rilevato l’inattendibilità dell’ipotizzato incremento della produttività delle strutture pubbliche e la mancata previsione di risorse per le prestazioni già trasferite dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale.

Formatosi il giudicato, le società hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al commissario ad acta di rideterminare, ora per allora, la spesa e di ripartire le maggiori risorse tra le strutture, con nomina di un commissario sostitutivo in caso di inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso è parzialmente improcedibile quanto alla determinazione dell’annualità considerata. Il commissario nominato in altro giudizio ha infatti rideterminato il limite di finanziamento, emendandolo dal vizio rilevato: si tratta del rinnovato esercizio del potere amministrativo di cui era espressione il decreto annullato, con effetti di carattere generale.

Diversa è la conclusione per il più articolato contenuto conformativo della sentenza oggetto del giudizio. La Sezione aveva accertato anche la mancata previsione di risorse per le prestazioni ambulatoriali complesse: si tratta di un obbligo conformativo non assolto dal decreto commissariale né con esso incompatibile.

Non vengono condivise le deduzioni delle strutture resistenti, secondo cui tali prestazioni avrebbero subito uno spostamento organizzativo con corrispondente adeguamento delle risorse. La controversia riguarda il solo anno 2018 e le allegazioni contrastano con l’accertamento del giudicato, che aveva escluso un finanziamento adeguato per quei gruppi di prestazioni.

L’accoglimento si impone anche quanto all’assegnazione delle risorse incrementali alle strutture ricorrenti, poiché il commissario ha provveduto solo parzialmente e in modo soggettivamente limitato. Il Collegio ordina pertanto al commissario ad acta regionale di porre in essere gli adempimenti necessari entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In caso di perdurante inerzia della struttura commissariale e delle altre amministrazioni, provvederà in via sostitutiva il Prefetto competente, anche a mezzo di funzionario sub-delegato, entro l’ulteriore termine di centoventi giorni. La complessità della controversia e le difficoltà istruttorie giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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