Termine di 180 giorni per la destituzione del poliziotto penitenziario (TAR Liguria n. 273 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001 ha tacitamente abrogato l’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 e, per i dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449/1992. Il rinvio operato dall’art. 5, comma 4, all’art. 3, comma 1, della stessa legge attiene alla delimitazione della sfera soggettiva di applicazione e non ai soli delitti contro la pubblica amministrazione ivi elencati. Ne consegue che il procedimento disciplinare volto alla destituzione deve concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti. I termini di fase sono autonomi e non cumulabili: il periodo previsto per l’avvio della procedura non può essere recuperato per prolungare quello di conclusione.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia Penitenziaria, ha impugnato il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con cui gli è stata inflitta la sanzione della destituzione dal servizio. Il provvedimento consegue a una sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, per lesioni personali aggravate, abuso d’ufficio e porto di oggetti atti ad offendere, reati commessi in carcere mediante l’uso di un manganello telescopico introdotto senza autorizzazione per ferire un detenuto.
Il Ministero della Giustizia si è costituito opponendo la piena legittimità del provvedimento. Tra i motivi di ricorso, il primo concerne la violazione dei termini perentori del procedimento disciplinare; gli altri lamentano eccesso di potere e violazione del principio del collegio perfetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara fondato e assorbente il primo motivo, che investe la cornice normativa del procedimento. Vengono poste a confronto l’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 e l’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001. Quanto alla seconda disposizione, il Tribunale aderisce all’orientamento che esclude la cumulabilità dei termini di fase: il periodo di 90 giorni per avviare o proseguire l’azione disciplinare e quello di 180 giorni per concluderla rispondono a rationes diverse e non possono sommarsi.
Il nodo centrale è però l’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 4. Il Collegio ritiene preferibile la tesi secondo cui la norma ha tacitamente abrogato l’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 e si applica a tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dalla tipologia di reato. Il rinvio all’art. 3, comma 1, è letto come delimitazione della sfera soggettiva, non come richiamo ai soli delitti contro la pubblica amministrazione. A sostegno militano il canone letterale, il confronto con la diversa formulazione dell’art. 4 della stessa legge, la mens legis desunta dai lavori preparatori e il criterio sistematico.
La conclusione vale anche per l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449/1992, che riproduce letteralmente l’art. 9, comma 2, con riferimento ai dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, e che deve considerarsi superato. Una diversa lettura contrasterebbe con l’art. 3 Cost., apparendo irragionevole un trattamento differenziato rispetto agli altri lavoratori pubblici e, in particolare, agli appartenenti alla Polizia di Stato.
Applicando il termine perentorio di 180 giorni fissato dall’art. 5, comma 4, il Collegio rileva che l’atto di contestazione degli addebiti è stato notificato al dipendente in una certa data e che il decreto di destituzione risulta emanato oltre tale termine. Il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale, con refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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