Sanatoria 36-bis esclusa per ampliamento oltre tre volte e cambio destinazione (TAR Sicilia n. 3728 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanatoria semplificata prevista dall’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 presuppone che l’intervento abusivo rientri tra la parziale difformità dal permesso di costruire, l’assenza o parziale difformità dalla SCIA e la variazione essenziale. Non vi rientra l’opera che, per dimensioni, autonomia funzionale e destinazione, costituisca un organismo edilizio integralmente diverso da quello autorizzato: in tal caso si versa in difformità totale e la sanatoria è esclusa. Il diniego fondato su più ragioni autonome resta legittimo anche quando una sola di esse sorregga la decisione, restando assorbite le censure sulle restanti. È inammissibile per carenza di interesse la doglianza che non contesti una delle autonome rationes decidendi.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto nel 1990 una concessione edilizia per un manufatto di mq 56,87 destinato ad abitazione. Successivamente eseguiva opere in difformità, realizzando un ampliamento di circa mq 178,00. Per regolarizzare l’intero immobile presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune respingeva l’istanza ravvisando una difformità totale: l’ampliamento avrebbe dato luogo a un immobile funzionalmente indipendente, realizzato in assenza di titolo. La ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione dell’art. 36-bis, il difetto di motivazione e l’illegittimità per contraddittorietà, sostenendo che le opere costituissero parziale difformità rispetto al titolo originario. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare: il provvedimento impugnato è atto plurimotivato, sorretto da distinte ragioni autonome. Muovendo da Cons. Stato, Sez. I, parere n. 11/2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1248 del 2025, il TAR rileva che la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici basta a sostenere il diniego e a condurre al rigetto dell’intero ricorso.

Su questa base il Collegio segnala un profilo di inammissibilità: la ricorrente non ha contestato la dichiarazione di inefficacia dell’istanza per carenze documentali, non integrate malgrado la diffida dell’ente. La censura sulle restanti ragioni resta quindi priva di interesse. Il Tribunale precisa tuttavia di voler prescindere da tali profili in rito, perché il ricorso è in ogni caso infondato.

Sul primo motivo, il TAR ricostruisce i presupposti dell’art. 36-bis: occorre che l’intervento rientri tra parziale difformità, assenza o parziale difformità dalla SCIA e variazione essenziale, e sia conforme alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione e a quella urbanistica vigente al momento della domanda. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 906 del 2024, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1743 del 2021, Cons. Stato, Sez. II, n. 6432 del 2020 e Cass. pen., Sez. III, n. 10238 del 2024, il Collegio distingue la difformità totale — organismo integralmente diverso per conformazione, strutturazione, destinazione e ubicazione — dalla parziale difformità, che incide su elementi non essenziali.

Applicando tali criteri, il TAR rileva che a fronte di mq 56,87 autorizzati l’ampliamento raggiunge mq 178,00, con volume di mc 542,90 contro mc 170,61 assentiti. La porzione abusiva è inoltre costituita da due unità immobiliari funzionalmente autonome destinate a uffici, mentre l’immobile autorizzato è destinato ad abitazione. Ne deriva un organismo edilizio integralmente diverso, espressione di un’opera nuova e distinta anche sul piano della valutazione economico-sociale.

Il secondo motivo — mancata indicazione nel preavviso di diniego dell’assenza dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale e del vincolo di fascia boschiva — è superato dall’accertata assenza dei presupposti della sanatoria. Il TAR esclude comunque che si tratti di motivo nuovo, poiché il preavviso richiamava espressamente la necessità dell’autorizzazione ai sensi del comma 3-bis. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la mancata costituzione dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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