Canone idroelettrico e giurisdizione del T.S.A.P. sulle delibere regionali (TAR Emilia-Romagna n. 229 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, la controversia concernente l’impugnazione della delibera regionale che determina il canone di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico. Il canone costituisce elemento essenziale della concessione e la sua determinazione afferisce al regime delle acque pubbliche e agli interessi pubblici connessi alla loro gestione. La giurisdizione specializzata del T.S.A.P. prevale su quella generale ed esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, poiché i provvedimenti sul canone incidono sul rapporto concessorio. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico in Emilia-Romagna, ha impugnato la Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 02.08.2021, con cui è stata esplicitata la formula matematica di calcolo della componente variabile del canone, nonché le successive note con le quali ARPAE ha richiesto i dati di produzione elettrica per il ricalcolo della quota fissa.
A sostegno del ricorso la società ha dedotto plurimi motivi, tra cui la violazione dell’art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79/1999, il contrasto con il riparto costituzionale delle competenze e con le norme euro-unitarie sulla concorrenza, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimità dell’obbligo di cessione gratuita di energia. La Regione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione in favore del T.S.A.P.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di rito e la ritiene fondata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il percorso argomentativo muove dal dato normativo dell’art. 143, comma 1, lett. a), del T.U. acque, che devolve al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie in materia di acque pubbliche.
Il Tribunale richiama l’orientamento della Cassazione, che ha ricondotto a tale materia i giudizi di impugnazione dei provvedimenti regionali di determinazione del canone per le grandi derivazioni idroelettriche, adottati ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 79/1999. Viene citata in particolare Cass. civ. sez. un. n. 18643 del 2024, nonché il precedente delle Sezioni Unite n. 18827 del 2019.
Il fondamento sostanziale dell’indirizzo riposa sulla qualificazione del canone come elemento essenziale della concessione di grande derivazione idroelettrica, alla quale è palese l’afferenza al regime delle acque e agli interessi pubblici connessi alla loro gestione. Da ciò deriva la prevalenza della giurisdizione specializzata rispetto a quella del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., poiché i provvedimenti sul canone incidono sul rapporto concessorio.
Il Collegio osserva che anche l’adito Tribunale, con la sentenza n. 114 del 16.02.2024, aveva già dichiarato analogamente il difetto di giurisdizione, e che la stessa difesa ricorrente ha preso atto del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale. Non ravvisando ragioni per discostarsi da tale indirizzo, il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione in favore del T.S.A.P., innanzi al quale la causa potrà essere riassunta.
Quanto alla traslatio iudicii, il Collegio salvaguarda gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice privo di giurisdizione, secondo l’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese di lite sono compensate in ragione del descritto mutamento dell’orientamento sulla giurisdizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.