Nolo transenne e canone unico: nessuna esenzione automatica per calamità naturale (TAR Sardegna n. 226 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata previsione, nei regolamenti comunali sul noleggio delle transenne e sul canone unico patrimoniale, di una ipotesi di esenzione dal pagamento in caso di calamità naturale non integra esercizio arbitrario, irragionevole o illogico della discrezionalità regolamentare. La facoltà di introdurre ulteriori esenzioni rispetto a quelle legali è appunto tale, e la sua mancata adozione da parte di un ente non determina disparità di trattamento rispetto ai comuni che l’abbiano prevista. Spetta al giudice ordinario la cognizione delle note con cui l’amministrazione quantifica in concreto il canone dovuto, mentre resta devoluta al giudice amministrativo la contestazione dei provvedimenti generali che conformano il canone stesso.

Il Fatto

Un condominio e alcuni condòmini hanno chiesto al Comune il contributo per calamità naturali dopo il crollo del muro perimetrale causato dalle forti piogge del 2021. Ottenuto il contributo, hanno poi ricevuto dal Comune e dalla concessionaria della riscossione le richieste di pagamento del nolo delle transenne posizionate dalla protezione civile e del canone per l’occupazione del suolo pubblico delimitato dalle stesse transenne.

Respinte le istanze di esenzione, i ricorrenti hanno impugnato le note di diniego e i regolamenti comunali nella parte in cui non prevedono l’esenzione per calamità naturale, deducendo eccesso di potere, irragionevolezza e violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Con motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione al più risalente regolamento del 2006. Il Comune e la concessionaria hanno eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato il difetto di giurisdizione sulle note che rigettano le istanze di esenzione e quantificano le somme. Tali atti attengono alla pretesa patrimoniale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché esulano dalla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che esclude le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi. Le note sono il frutto di mere operazioni di computo sulla base dei criteri fissati nel regolamento, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 120 del 2017; Cons. Stato n. 133 del 2018).

Resta invece sussistente la giurisdizione amministrativa sulle domande che investono i regolamenti, in quanto implicanti valutazioni comparative di interessi generali nell’esercizio del potere determinativo del canone (Cons. Stato n. 4660 del 2022).

Nel merito, la contestazione relativa al regolamento sul nolo è inammissibile per tardività: con la nota del 25.11.2021 il Comune aveva già indicato i criteri di calcolo del canone, rendendo nota l’assenza di esenzione. Anche nel merito la censura è infondata: l’art. 3 del Regolamento non può essere letto come esenzione senza limiti temporali, poiché l’omessa messa in sicurezza definitiva non può comportare l’uso gratuito e indeterminato di beni pubblici. Rileva l’art. 3, comma 7, che impone l’eliminazione del pericolo entro 60 giorni.

Quanto al canone unico, l’art. 1, comma 821, lett. f), legge n. 160/2019 attribuisce ai comuni la facoltà di prevedere ulteriori esenzioni. La loro mancata introduzione non produce effetti discriminatori o sproporzionati. Il Collegio ha respinto il ragionamento fondato sul confronto con altri comuni, valido per i livelli essenziali delle prestazioni ma non per le esenzioni facoltative. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *