Avvalimento premiale e calcolo del punteggio per rumorosità: annullata l’aggiudicazione (TAR Lazio n. 908 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di avvalimento, anche c.d. premiale, è concluso in forma scritta a pena di nullità e deve contenere l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. La verifica di idoneità del negozio va svolta in concreto, avuto riguardo al tenore testuale dell’atto e alla sua capacità di assolvere la funzione assegnata all’istituto, sicché è invalido il contratto che non individui le risorse umane e strumentali funzionali al trasferimento della certificazione di qualità. Il punteggio premiale per la rumorosità delle apparecchiature va calcolato sulla base di una media ponderata dei valori di emissione sonora dell’intera proposta, e non sulla scorta della sola dichiarazione dell’offerente.
Il Fatto
La ASL di Latina ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in regime di full service di lava-endoscopi e materiale di consumo. All’esito della gara, l’aggiudicazione è stata disposta in favore della società controinteressata, mentre la società ricorrente si è collocata al secondo posto in graduatoria. La ricorrente ha impugnato gli atti di gara, deducendo plurimi profili di illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria, relativi al mancato possesso di requisiti tecnici minimi, all’incompletezza dell’offerta e all’erronea attribuzione del punteggio per il criterio della rumorosità.
La società ricorrente ha altresì contestato la validità del contratto di avvalimento stipulato dall’aggiudicataria con la propria capogruppo, finalizzato all’utilizzo della certificazione di qualità UNI ISO 37001, sostenendo che lo stesso non individuasse specificamente le risorse messe a disposizione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente dichiarato la tardività della memoria della stazione appaltante, depositata in violazione dei termini dimidiati di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Il primo motivo, concernente l’asserita carenza del requisito anti-biofilm del detergente offerto, è stato respinto. La commissione ha ritenuto non fondata la censura, in quanto il capitolato non distingue rigidamente tra fase di lavaggio e fase di disinfezione e la controinteressata ha offerto un prodotto disinfettante a base di acido peracetico con azione biocida anche sul biofilm, come richiesto dall’art. 3.1 del capitolato tecnico.
Infondato è stato altresì ritenuto il secondo motivo, relativo alla purificazione dell’aria. I filtri ULPA proposti dall’aggiudicataria, appartenendo a una classe superiore (U15-U17) rispetto ai filtri HEPA (H13-H14) richiesti dalla lex specialis, soddisfano per inclusione i requisiti di filtraggio previsti, ai sensi della normativa tecnica UNI EN 1822-1:2019. Il collegio ha poi rigettato il terzo motivo, riguardante la presunta incompletezza dell’offerta per la mancata inclusione dell’addolcitore d’acqua e del prodotto chimico per la pompa di lavaggio, ritenendo che la loro indispensabilità configuri un obbligo a carico dell’appaltatore in regime di full service, senza che ciò determini una carenza dell’offerta.
Accolto, invece, il quarto motivo, il collegio ha rilevato un errore materiale dell’organo di gara nell’attribuzione del punteggio per la rumorosità. La commissione aveva considerato erroneamente il valore di 45 dB dichiarato per il solo modello a vasca singola, anziché la media ponderata con il modello più rumoroso a vasca doppia. Il valore corretto di 52,85 dB comporta comunque l’attribuzione del massimo punteggio all’aggiudicataria, ma determina l’incremento del punteggio della ricorrente da 3,30 a 5,43, con un totale finale di 77,18 punti.
Il quinto motivo è stato giudicato fondato. Il contratto di avvalimento premiale stipulato per l’utilizzo della certificazione ISO 37001 è privo dell’indicazione di specifiche risorse umane o strumentali (come i dipendenti dell’area compliance o i piani e protocolli anticorruzione) riferibili all’oggetto del trasferimento. La mera elencazione di personale tecnico e attrezzature, incongruente rispetto alla finalità dichiarata, rende il negozio inidoneo ad assolvere alla propria funzione. Ne consegue l’illegittima attribuzione dei 2 punti premiali e la rideterminazione del punteggio dell’aggiudicataria a 74,82. In esito a tali statuizioni, la ricorrente si è collocata al primo posto in graduatoria con 77,18 punti, con annullamento dell’aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia del contratto.
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Nota della Redazione
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