Contributo di costruzione: la domanda di annullamento del diniego interrompe la prescrizione (Cons. Stato n. 1973 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione della domanda giudiziale di annullamento del diniego di permesso di costruire ha efficacia interruttiva della prescrizione del diritto alla restituzione del contributo di costruzione, che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti ricollegabili da stretto nesso di causalità a quel rapporto, anche se non fatti valere con specifica domanda. L’eccezione di compensazione opposta dall’amministrazione per le spese di lite va qualificata come eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale, quando la parte resistente mira solo a paralizzare l’azione e non alla condanna dell’attore all’eccedenza. La compensazione legale opera tra debiti di denaro liquidi ed esigibili nei limiti della prova del controcredito; la contestazione sulla natura diversa del credito non ne impedisce l’operatività.
Il Fatto
I ricorrenti chiedevano il rilascio di un permesso di costruire per un edificio residenziale unifamiliare, versando in via anticipata il contributo di costruzione di € 10.112,42. Il Comune negava il titolo edilizio, e il diniego veniva confermato in primo grado e in appello, con condanna alle spese in entrambi i giudizi.
Definita la vicenda edilizia, gli eredi diffidavano l’amministrazione alla restituzione della somma versata, con interessi. Di fronte all’inerzia del Comune agivano davanti al TAR, proponendo azione avverso il silenzio e azione di accertamento del diritto al rimborso. Il primo giudice dichiarava inammissibili entrambe le domande e, nel merito, accoglieva l’eccezione di prescrizione. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, con sentenza non definitiva, il Collegio respingeva la censura sull’obbligo di provvedere e riqualificava la seconda domanda come azione di accertamento ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., convertendo il rito e rinviando al merito i restanti profili. Restava così centrale la questione della prescrizione decennale del diritto alla ripetizione.
Il TAR aveva collocato la decorrenza del termine all’atto del rigetto dell’istanza edificatoria, ritenendo il diritto ampiamente prescritto alla data della diffida. Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione richiamando il principio per cui la domanda giudiziale interrompe la prescrizione per tutti i diritti legati da stretto nesso di causalità al rapporto dedotto, Cass. civ. n. 9542 del 2024, senza necessità di una specifica domanda, neppure proponibile nel giudizio pendente.
Il ricorso contro il diniego del permesso è quindi qualificato come atto interruttivo del diritto alla restituzione del contributo, perché quest’ultimo si ricollega al rilascio del titolo edilizio che ne costituisce presupposto logico-giuridico ai sensi dell’art. 16, comma 1, t.u. edilizia. Poiché il giudizio principale si è concluso solo con il passaggio in giudicato della sentenza di appello, l’eccezione di prescrizione è infondata.
Accolta invece l’eccezione di compensazione del Comune, qualificata come eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale, Cass. civ. n. 4968 del 2024, con esclusione dell’art. 42 c.p.a.. Il controcredito di € 9.595,48 per spese di lite dei due gradi non è contestato nell’an e nel quantum, sicché tra debiti di denaro liquidi ed esigibili opera la compensazione legale ex art. 1243 c.c., secondo il principio di Cass. civ. n. 16822 del 2025 sull’eccedenza.
Resta esclusa la compensazione con il rimborso delle spese del giudizio penale, per difetto di prova dell’effettivo pagamento. Gli interessi si quantificano al saldo, senza rivalutazione, trattandosi di debito di valuta. Il Comune è condannato alla restituzione del contributo, per differenza, con condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1243 c.c. – Compensazione legale e giudiziale
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione