L’annullamento giurisdizionale non esclude il riesercizio del potere amministrativo (TAR Lazio n. 13138 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo, pur essendo autoesecutivo, non determina la consumazione del potere amministrativo: l’amministrazione conserva il potere di rinnovare l’atto annullato, con il solo vincolo di non riprodurre i vizi accertati in sede giurisdizionale. Ne consegue che la parte interessata, per ottenere una nuova pronuncia, non può esperire il giudizio di ottemperanza, ma deve riattivare il procedimento amministrativo e, in caso di inerzia, impugnare il silenzio serbato dall’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto l’annullamento, da parte del TAR Lazio, di una determinazione dirigenziale di diniego di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l’amministrazione capitolina aveva ripreso il procedimento, acquisendo nuovi pareri e comunicando un preavviso di rigetto.
La società, ritenendo che tale articolazione procedimentale configurasse una violazione del giudicato, proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo al giudice di ordinare all’amministrazione di rilasciare la concessione e di dichiarare nulli gli eventuali atti adottati in elusione della decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza, l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento realizza pienamente, in quanto autoesecutivo, l’interesse del ricorrente, senza necessità di ulteriori atti di adempimento. Tale effetto, tuttavia, non esclude il potere dell’amministrazione di rinnovare l’atto annullato, purché non vengano riprodotti i vizi già accertati.
La Corte precisa che, nel caso di specie, l’annullamento non ha implicato la consumazione del potere amministrativo. L’amministrazione conserva infatti il potere di intervenire sugli atti conseguenziali a quello annullato e di rilassare i titoli richiesti, previa verifica dei presupposti nella competente sede procedimentale.
Da ciò deriva che l’eventuale obbligo di rilasciare la concessione dipenderà dall’esito del procedimento, una volta riattivato per sanare i vizi riscontrati. La valutazione circa la fondatezza della domanda è quindi prematura, e la parte non può invocare la sede dell’ottemperanza per ottenere una pronuncia sulla spettanza del bene della vita.
Il ricorso è pertanto respinto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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