Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 609 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con la quale sia stato accertato il diritto del docente a contratto a tempo determinato di usufruire del beneficio economico annuo della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015. Il giudice amministrativo, accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per quattro annualità, con condanna dell’amministrazione all’erogazione di un buono elettronico e al pagamento delle spese. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione.
Non avendo ricevuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di proporre l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il Tribunale accerta il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Rileva inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato. L’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Tribunale nomina sin da ora il commissario ad acta, individuandolo nel responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine dato all’amministrazione.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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