Tariffa CUP comunale illegittima se superiore al triplo del canone base legale (TAR Sicilia n. 2715 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la deliberazione comunale che, nel determinare le tariffe del canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico, confermi una tariffa base pari a oltre il triplo di quella prevista dall’art. 1, comma 826, l. n. 160/2019 per i Comuni della stessa fascia demografica. Tale disposizione, pur non avendo carattere imperativo e inderogabile, costituisce un parametro oggettivo di ragionevolezza delle scelte tariffarie comunali. Il principio di invarianza di gettito di cui all’art. 1, comma 817, l. n. 160/2019 non consente di fissare la tariffa base in un valore triplo rispetto a quello legale, attenendo esso al gettito complessivo e non al singolo rapporto concessorio. La sproporzione della tariffa base è sindacabile dal giudice amministrativo anche a prescindere dai coefficienti di maggiorazione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un ristorante a Lipari e ha ottenuto in passato concessioni per l’occupazione di spazi pubblici attigui. La controversia sul quantum dovuto a titolo di canone si protrae da anni e ha attraversato più gradi di giudizio, tra giurisdizione amministrativa e ordinaria.

Con la deliberazione di Giunta n. 39 del 1° marzo 2024 il Comune ha approvato le tariffe del canone unico patrimoniale per il 2024, confermando la tariffa base di 150 euro al mq. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dei commi 824, 826, 827 e 829 dell’art. 1, l. n. 160/2019, la sproporzione e l’irragionevolezza della tariffa e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale del comma 817. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., rilevando che sulla questione si è già pronunciato il C.g.a. con la sentenza n. 655/2024, favorevole alla parte privata, senza ravvisare ragioni per discostarsene.

Il giudice di appello, riformando la sentenza del TAR n. 702/2022, ha ritenuto manifestamente irragionevole la tariffa standard di 150 euro/mq, oltre coefficienti moltiplicatori, rispetto all’importo di 40 euro/mq fissato per i Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti. Il comma 826, pur privo di carattere imperativo, fornisce all’interprete un parametro oggettivo di ragionevolezza per verificare le scelte dei Comuni.

Il giudice amministrativo di seconde cure ha inoltre chiarito che il principio di invarianza di gettito non può consentire di determinare la tariffa base in un valore pari a oltre il triplo di quello legale. Il C.g.a., in sede consultiva con il parere n. 95 del 2024 e con il parere n. 292/2023, ha precisato che l’invarianza riguarda il gettito complessivo e non il singolo rapporto concessorio o la singola entrata.

Su queste basi il TAR ha ritenuto illegittima la conferma del canone base di 150 euro/mq da parte della delibera impugnata, essendo la previsione comunale sproporzionata rispetto al parametro normativo. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’atto, senza necessità di esaminare la questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata. Le spese sono state compensate in ragione dell’oscillamento giurisdizionale tra i due gradi sul tema della validità del canone base.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *