Transazione post-giudicato e restituzione delle aree occupate (TAR Sicilia n. 2718 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La transazione stipulata dall’amministrazione in esecuzione di una sentenza che impone obbligazioni alternative non elude il giudicato quando recepisce una delle opzioni ivi previste. Il verbale di consegna di aree per la gestione di un parcheggio a servizio del porto non costituisce diritto reale di superficie, avendo la concessione amministrativa natura composita e restando il rapporto preordinato a finalità di interesse generale. In assenza di espressa previsione normativa o provvedimentale, il godimento del bene pubblico resta semplice diritto d’uso. La mancata trascrizione nei registri immobiliari impedisce comunque la costituzione del diritto reale.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la delibera di Giunta del Comune di Ragusa n. 84 del 16.02.2024, con cui l’ente ha approvato il contenuto di una transazione già sottoscritta nel 2020 con un privato, in esecuzione della sentenza di questo TAR n. 2218/2023. Con quella pronuncia era stata accertata l’indebita occupazione di aree di proprietà del privato, occupate per la realizzazione di opere complementari al porto turistico, e il Comune era stato condannato, in via alternativa, a restituire le aree previa rimessione in pristino ovvero ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

La ricorrente, subentrata all’ATI nella gestione di un parcheggio a servizio del porto, deduce la nullità della delibera per elusione del giudicato e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, ritenendo leso il proprio interesse sulle aree. Il Comune e il controinteressato eccepiscono l’inammissibilità del ricorso; interviene ad opponendum la promissaria acquirente delle aree.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione dell’interveniente. La posizione di promissario acquirente, pur controversa davanti al giudice civile, integra un interesse mediato e riflesso a partecipare al giudizio, poiché un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare l’acquisizione delle aree al sedime pubblico. L’eccezione è respinta.

Parimenti infondata è l’eccezione di tardività della memoria di replica. Il Collegio richiama l’art. 73 c.p.a. e l’art. 4 dell’Allegato 2 delle disp. att. c.p.a., chiarendo che il termine a ritroso di venti giorni liberi, scadendo di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì. Il deposito è quindi tempestivo, con richiamo a Cons. Stato, Sez. V, n. 4454/2011.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La sentenza n. 2218/2023 aveva imposto obbligazioni alternative: restituzione delle aree ovvero acquisizione sanante. Nell’ambito dell’effetto conformativo del giudicato non vi è contrasto tra la decisione e l’accordo successivo, poiché la restituzione del bene costituisce una delle opzioni ammesse. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza Plenaria n. 2/2013 circa l’impropria proposizione della domanda di nullità in sede di legittimità anziché di ottemperanza.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Nessun fondamento ha la tesi di un diritto reale di superficie formatosi per effetto del verbale di consegna del 2006. La concessione amministrativa di beni pubblici ha natura composita (richiamata Cons. Stato n. 6852/2024) e l’art. 36 del Codice della navigazione configura un diritto d’uso, non di superficie. Manca inoltre la trascrizione nei registri immobiliari. La formazione del diritto, in ogni caso, sarebbe superata dal giudicato che ha ritenuto illegittima l’occupazione: le aree non sono mai passate alla proprietà pubblica, sicché alcun provvedimento successivo avrebbe potuto costituire diritti reali in favore di terzi. Il Comune era libero di optare per la restituzione e non doveva interpellare la ricorrente in vista dell’accordo.

Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori, da dividersi in parti uguali tra Comune, controinteressato e interveniente; spese compensate per l’ARTA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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