Autorizzazione paesaggistica non retroattiva per immobile edificato prima del vincolo (TAR Sicilia n. 2247 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico opera secondo il principio del tempus regit actum: gli interventi edilizi realizzati prima della sua istituzione non richiedono l’autorizzazione paesaggistica, salvo che l’immobile sia singolarmente vincolato o l’opera presenti un’obiettiva rilevanza archeologica. I centri storici, pur qualificati come zone omogenee di tipo A dall’art. 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968, non sono tutelati ope legis ai sensi dell’art. 136, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004, ma necessitano di una specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico. L’atto con cui la Soprintendenza dichiara inammissibile l’istanza di autorizzazione deve dare conto delle prescrizioni violate e dei criteri applicati, non potendo la relativa motivazione desumersi per relationem.

Il Fatto

La ricorrente ha acquistato nel 2023 un immobile sito nel nucleo storico di Brucoli, frazione del Comune di Augusta, edificato in forza di concessione edilizia del 1980 e di successiva variante del 1981. In data 30 dicembre 2024 ha presentato alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un secondo piano.

La Soprintendenza ha dichiarato l’istanza inammissibile, sostenendo che l’immobile difettasse ab origine dei titoli paesaggistici. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento, unitamente alla nota del 20 settembre 2024, deducendo che il vincolo paesaggistico era stato istituito soltanto nel 2008 e che l’amministrazione aveva fondato il diniego su un presupposto errato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso che l’atto impugnato fosse meramente confermativo del precedente diniego, poiché conteneva una motivazione specifica e dimostrava una riconsiderazione della questione. Nel merito, ha osservato che i centri storici non sono automaticamente tutelati ai sensi dell’art. 136, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004, richiedendosi una specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico. Richiamando Consiglio di Stato n. 855 del 2014 e Cassazione Penale n. 30551 del 2011, ha ribadito che l’inclusione nella zona omogenea A non basta a integrare il vincolo, che richiede un provvedimento ad hoc.

Quanto al decreto assessoriale n. 344/1977, il Collegio ha rilevato che esso approvava il piano particolareggiato del centro storico e menzionava il parere del Servizio Tecnico dell’Urbanistica riferito all’approvazione del piano nel suo insieme, non ai singoli interventi. Inoltre il decreto non si riferiva formalmente ad alcun vincolo monumentale o paesaggistico, limitandosi a richiamare il parere della Soprintendenza Monumentale.

Il Tribunale ha poi accertato che, ai fini della tutela paesaggistica, il vincolo è stato certamente imposto con il decreto in data 30 maggio 2008, confermato dal Piano Paesaggistico. Per gli interventi anteriori a tale data non sussisteva, pertanto, obbligo di autorizzazione paesaggistica, non risultando né un vincolo singolare sull’immobile né un’obiettiva rilevanza archeologica dell’opera. Il vincolo archeologico desunto dal Piano Paesaggistico risulta comunque imposto dopo l’edificazione del 1980-1981.

Infine, il Collegio ha richiamato il C.G.A.R.S. n. 75 del 2024 e il Cons. Stato n. 2846 del 2025, che hanno affermato il difetto di motivazione degli atti amministrativi privi dell’indicazione puntuale delle prescrizioni o dei criteri violati. Sulla base di tali considerazioni, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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