Regolamento canone unico: inammissibile l’impugnazione senza atti applicativi (TAR Sicilia n. 2618 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina regolamentare con cui il Comune approva il canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari non è autonomamente lesiva quando non incide ancora sulla sfera giuridica dei destinatari. In difetto di atti applicativi, l’operatore economico che non abbia richiesto autorizzazioni né subito dinieghi o pretese di pagamento è privo dell’interesse a ricorrere. Il giudizio anticipato sulla legittimità del regolamento è pertanto inammissibile per carenza di interesse. La questione di legittimità costituzionale della norma primaria resta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Due società operanti nel settore pubblicitario impugnavano davanti al TAR Sicilia la deliberazione del Consiglio Comunale di Messina con cui era stato approvato il regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale, l’annesso allegato sulla classificazione del territorio e la delibera di Giunta recante gli allegati tariffari per la diffusione dei messaggi pubblicitari. Le ricorrenti ritenevano illegittime le disposizioni regolamentari e tariffarie e ne chiedevano l’annullamento in parte qua.

Il Comune si costituiva eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, oltre all’improcedibilità per mancata impugnazione di una successiva delibera di rettifica delle tariffe. La causa giungeva in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato prioritariamente l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata. La disciplina regolamentare contestata non risulta immediatamente lesiva in difetto di atti applicativi: manca, cioè, il momento in cui le previsioni astratte diventano concrete nella sfera giuridica delle imprese.

Il ragionamento è condotto motivo per motivo. Sul primo e sul secondo motivo, il TAR rileva che nessuna delle società associate è titolare di impianti a diffusione visiva o acustica, né è tenuta a corrispondere il canone per impianti privi di messaggio pubblicitario: nessun pregiudizio è quindi derivato dalle disposizioni sulla modalità di determinazione della tariffa o sul principio di corrispettività.

Quanto al terzo motivo, il Collegio osserva che nessuna delle associate ha presentato richiesta di autorizzazione né ha subito un diniego: la sola individuazione del “Dipartimento competente” o l’onerosità della documentazione richiesta non hanno prodotto alcuna penalizzazione concreta. Analogamente, per il quarto motivo non risulta alcun pregiudizio per l’applicazione del canone sull’intero territorio comunale o al di fuori del centro abitato.

Sul quinto e sul sesto motivo, il TAR esclude che le associate abbiano subito conseguenze per la mancata produzione della polizza fideiussoria a prima richiesta o per un pregresso debito verso l’Ente tale da impedire il rilascio dell’autorizzazione: in entrambi i casi difetta la prova di un danno attuale.

Il Collegio sottolinea, inoltre, che le disposizioni regolamentari non risultano ancora applicate perché il Comune procederà all’affidamento degli spazi pubblicitari tramite bando di gara. Da qui la conclusione di inammissibilità del ricorso; l’asserita illegittimità nel merito e la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 160/2019 restano assorbite. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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