Piscine interrate non sono opere di lieve entità e servono titolo edilizio (TAR Sicilia n. 2619 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le piscine interrate realizzate con struttura in cemento armato gettato in opera costituiscono nuova costruzione e non opera di lieve entità, con la conseguenza che necessitano del relativo titolo edilizio e della autorizzazione paesaggistica. Il giudizio di legittimità del diniego paesaggistico va condotto alla stregua del principio tempus regit actum, con riferimento alla formulazione delle norme di attuazione del piano paesaggistico vigente al momento dell’adozione dell’atto. La sopravvenuta modifica di tali norme in corso di causa non travolge il provvedimento, che resta legittimo se adottato nel rispetto della disciplina allora applicabile. La violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina l’annullamento quando l’atto ha natura vincolata e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di terreni in agro del Comune di Noto, ricadenti in area classificata dal Piano paesaggistico come paesaggio locale e area di recupero, avevano ottenuto le autorizzazioni paesaggistiche per la costruzione di due abitazioni, poi assentite con permesso di costruire e con segnalazione certificata. Nel corso dei lavori presentavano istanza di autorizzazione paesaggistica per realizzare due piccole piscine private a servizio delle unità immobiliari in corso di edificazione.
La Soprintendenza riscontrava l’istanza con provvedimento che, al di là del nomen, sostanzialmente negava l’autorizzazione, sul rilievo che le piscine costituivano nuova costruzione non consentita dalle norme di attuazione del piano paesaggistico nelle aree di recupero, nelle more della redazione dei piani di recupero comunali. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e l’errata applicazione della disciplina paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla qualificazione dell’intervento. Le piscine oggetto di contestazione, per dimensioni e tipologia costruttiva — platea di fondazione e muri di bordo in cemento armato gettato in opera — non possono essere ricondotte alle opere di lieve entità. Si tratta di strutture invasive sul sito, la cui realizzazione esige il relativo titolo edilizio, come confermato dai precedenti richiamati (C.G.A. n. 34/2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 35/2016).
Su questa base il Tribunale ritiene corretta la qualificazione amministrativa dell’intervento come nuova costruzione. I ricorrenti non contestavano la necessità del permesso di costruire, ma sostenevano che l’autorizzazione paesaggistica fosse rilasciabile nelle aree di recupero, in quanto l’art. 20 delle N.T.A. del piano paesaggistico avrebbe consentito nuovi interventi compatibili con la destinazione d’uso del piano regolatore. La tesi non è condivisa: la norma è inequivoca nel vietare le nuove costruzioni nelle more della redazione del piano di recupero.
Il Collegio esamina poi la modifica sopravvenuta delle norme di attuazione, intervenuta con decreto assessoriale pubblicato nel dicembre 2023, che ha espunto il riferimento ai piani di recupero. La circostanza non giova ai ricorrenti. Assume valenza assorbente il fatto che la modifica sia successiva al diniego impugnato, adottato nella vigenza della originaria formulazione dell’art. 20: in applicazione del principio tempus regit actum, il provvedimento risulta legittimamente posto in essere. Né il precedente rilascio di autorizzazioni per le due abitazioni giustifica ulteriori assentimenti in assenza dei presupposti di legge.
Quanto al dedotto vizio procedimentale, il Collegio esclude la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 in ragione della natura vincolata dell’atto, con cui l’amministrazione si è limitata ad accertare l’assenza del piano di recupero. Richiamando TAR Catania, sez. III, n. 74/2023, il Tribunale osserva che la norma va interpretata avendo riguardo al pregiudizio effettivo e che, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, il vizio formale non travolge un provvedimento dal contenuto immutabile. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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