Canone unico pubblicitario, legittimi i coefficienti su zona e illuminazione (Cons. Stato n. 4614 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria può essere determinato dal Comune applicando alla tariffa standard coefficienti di maggiorazione o riduzione fondati sulla importanza della zona e sull’impatto ambientale ed urbanistico dell’impianto, con particolare riguardo all’illuminazione. La legge istitutiva non impone la moltiplicazione secca della tariffa per la sola superficie del mezzo pubblicitario, ma consente la modifica della tariffa secondo criteri di ragionevolezza e gradualità. Resta fermo che il canone finale deve essere quantificato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario. La differenziazione per tipologia di impianto e per zona è legittima, perché coerente con le esigenze del mercato pubblicitario. Il principio di invarianza del gettito opera come clausola di salvaguardia delle entrate comunali e non come garanzia del privato obbligato.

Il Fatto

La società ha impugnato davanti al TAR Veneto la deliberazione consiliare con cui il Comune ha istituito e regolamentato il canone unico patrimoniale per occupazione e diffusione pubblicitaria, insieme alla deliberazione di giunta che ha approvato le tariffe applicative. Il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo necessaria l’impugnazione degli atti applicativi.

La società ha appellato la statuizione, sostenendo che il regolamento impone al privato l’autoliquidazione del canone e che dunque non vi sarebbe alcun atto applicativo da contestare. Il Comune si è costituito eccependo l’improcedibilità per intervenuta modifica del regolamento e l’acquiescenza per avvenuto pagamento del canone per gli anni 2021, 2022 e 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha delimitato l’oggetto del contendere all’anno 2021, dichiarando irrilevante la mancata impugnazione delle delibere degli anni successivi e infondate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. Ha poi precisato di poter prescindere dalle questioni in rito sull’astratta necessità di atti applicativi, stante l’infondatezza nel merito dei motivi riproposti.

Nel ricostruire il quadro normativo, il Consiglio ha richiamato la legge n. 160 del 2019, che fissa una tariffa standard annua o giornaliera unitaria per occupazioni e messaggi pubblicitari, modificabile ai sensi del comma 817 secondo criteri di ragionevolezza e gradualità in ragione dell’impatto ambientale ed urbanistico. Ha poi distinto la determinazione del canone per le due fattispecie: per l’occupazione rilevano durata, superficie, tipologia, finalità e zona; per la diffusione pubblicitaria rileva la superficie complessiva del mezzo, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Secondo il Collegio, il regolamento comunale si è mosso entro questi binari: ha assunto la tariffa standard, l’ha corretta con un coefficiente che valuta l’importanza delle vie e l’impatto ambientale, e ha infine moltiplicato la tariffa ordinaria per la superficie di esposizione e per la durata. Non vi è dunque alcuna applicazione dei criteri propri delle occupazioni alla diversa fattispecie pubblicitaria.

La Corte ha respinto anche la censura sull’omessa individuazione della soglia di gettito, dichiarandola inammissibile per genericità. Il comma 817 configura l’invarianza del gettito come clausola di salvaguardia delle entrate dell’ente, che può variare le tariffe, e non come garanzia del privato obbligato al pagamento. Sul punto il Collegio ha richiamato il proprio orientamento espresso da Cons. Stato, sez. VII, n. 8846 del 2023.

Quanto agli impianti installati su strade non comunali, la censura è stata giudicata infondata. Il canone pubblicitario spetta sempre al Comune, anche per gli impianti su strada provinciale, e la natura tributaria del CUP esclude la necessità di un rapporto sinallagmatico, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 12225 del 2026. L’eccezione di illegittimità costituzionale, non riproposta in appello, è stata infine dichiarata rinunciata ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’assoluta novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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