Il decreto ministeriale antecedente al giudicato non impedisce l’esecuzione (Cons. Stato n. 4608 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale entrato in vigore prima della sentenza da ottemperare non costituisce ius superveniens e resta estraneo ai limiti all’esecuzione del giudicato, che rilevano solo per le sopravvenienze di fatto e di diritto successive alla notificazione della sentenza irrevocabile. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: abbraccia non solo le questioni esplicitamente investite dalla decisione, ma anche quelle che ne costituiscono presupposto logico indefettibile. La questione sollevata in giudizio e non accolta si considera coperta dal giudicato e non può essere riproposta in sede esecutiva. Il ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. non può diventare strumento per rimettere in discussione la sentenza da ottemperare né per introdurre doglianze volte a modificarne o integrarne l’oggetto.
Il Fatto
Il Ministero dell’Università e della Ricerca propone ricorso per chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. sull’esecuzione della sentenza di Cons. Stato, Sez. VII, n. 2499/2025 del 26 marzo 2025. Quella decisione, accogliendo l’appello dell’Università Telematica, aveva annullato i provvedimenti ministeriali di rigetto dell’istanza di accreditamento, per l’anno accademico 2022/2023, del corso di laurea magistrale “LM-12 – Design – Design per la sostenibilità e l’innovazione sociale” da erogare interamente a distanza, nonché i pareri negativi del C.U.N. su cui i dinieghi si fondavano.
La sentenza aveva statuito l’obbligo del Consiglio, prima, e del Ministero, poi, di rideterminarsi sull’istanza in conformità ai principi espressi in motivazione. Il Ministero chiede ora se, ai fini dell’esecuzione, debba tenersi conto del d.m. 6 dicembre 2024, n. 1835, il cui art. 3, comma 3 consentirebbe l’accreditamento in modalità a distanza dei soli corsi afferenti a classi in cui sia già presente un corso accreditato con quella modalità: per la classe LM-12, secondo la difesa erariale, tale corso non esiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’impostazione ministeriale. Il decreto invocato è antecedente alla sentenza da eseguire e non costituisce ius superveniens: resta quindi estraneo ai limiti all’esecuzione del giudicato, individuati nelle sopravvenienze di fatto e di diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile (Cons. Stato, Sez. III, n. 4141 del 2019; Cons. Stato, Sez. III, n. 3648 del 2015).
Opera inoltre il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile: abbraccia le questioni fatte valere in via di azione o di eccezione e quelle esplicitamente investite dalla decisione, ma anche quelle che, ancorché non dedotte, ne costituiscono presupposto logico indefettibile (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1874 del 2026). Nel giudizio definito dalla sentenza ottemperanda il Ministero aveva dedicato uno specifico paragrafo della propria memoria alla portata del d.m. n. 1835/2024 e alla preclusione che ne sarebbe derivata. Quell’eccezione non è stata accolta: la sentenza non ha ritenuto che il decreto ostasse all’erogazione a distanza del corso della classe LM-12 e la questione è dunque coperta dal giudicato.
Il Collegio ribadisce i confini dello strumento azionato. Il ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. non può divenire un mezzo per rimettere in discussione la sentenza da ottemperare né per svolgere contestazioni nei suoi confronti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3569 del 2012); in particolare non può introdurre doglianze volte a modificare o integrare l’oggetto delle statuizioni rese (Cons. Stato, Sez. IV, n. 11365 del 2022).
Ne segue che il d.m. n. 1835 del 6 dicembre 2024 non preclude l’obbligo del C.U.N., prima, e del Ministero, poi, di riesaminare l’istanza di accreditamento in conformità alla sentenza n. 2499/2025. Non può dubitarsi del dovere del Ministero di trasmettere gli atti al Consiglio perché valuti nuovamente l’istanza secondo i principi del giudicato. Le spese della fase sono compensate, avuto riguardo all’interesse comune delle parti alla corretta esecuzione della sentenza (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7116 del 2023).
Nota della Redazione
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