La fase esecutiva della concessione di sola costruzione spetta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 423 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di sola costruzione è accomunata all’appalto di lavori quanto al regime processuale e le procedure di affidamento sono attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm.. Resta invece devoluta al giudice ordinario la cognizione delle posizioni di diritto soggettivo che emergono nella fase esecutiva del rapporto concessorio. Rientrano in tale fase le domande che investono i presupposti della chiusura del rapporto e la quantificazione dei debiti e crediti tra concedente e concessionario. Esse non riguardano il corretto esercizio del potere pubblicistico di affidamento, ma la esatta esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal disciplinare. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
Il Consorzio ASI di Taranto ha impugnato davanti al TAR Puglia il decreto con cui il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche ha disposto la chiusura della concessione avente ad oggetto la costruzione di un raccordo viario nell’agglomerato di Taranto e ha quantificato i rapporti di debito e credito tra ente concedente e concessionario.
Il ricorrente ha contestato il ricalcolo degli importi, l’erronea determinazione del saldo, il diniego di riconoscimento delle spese generali sulla revisione prezzi e la compensazione operata con un credito del Ministero asseritamente incerto perché oggetto di contenzioso. L’amministrazione intimata ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’origine del rapporto. Con deliberazione della Cassa per il Mezzogiorno era stata concessa al Consorzio l’esecuzione dei lavori; i lavori erano stati affidati a un’impresa con contratto del 1975 e, dopo il fallimento di questa, in parte riaffidati a un’altra impresa. Dagli atti emerge una concessione di sola costruzione, nella quale il Consorzio è concessionario tenuto alla realizzazione dell’opera e la Cassa, cui è succeduto il Provveditorato, è ente concedente tenuto al pagamento del corrispettivo e alla liquidazione del saldo alla chiusura del rapporto.
Su questa base il TAR ritiene che la concessione di sola costruzione vada accomunata all’appalto di lavori quanto al regime processuale, con attrazione delle procedure di affidamento nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm.. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le posizioni di diritto soggettivo della fase esecutiva.
Il Collegio richiama la giurisprudenza che non distingue tra concessione di sola costruzione e concessione di costruzione e gestione, entrambe attratte alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici (Cons. Stato, Sez. V, sent. 13.01.2020, n. 268). Richiama altresì la giurisprudenza di legittimità sulla nozione normativa di concessione di lavori e sulla competenza del giudice ordinario per le controversie relative alla fase successiva all’aggiudicazione (Cass. Sez. Un. 20.05.2014, n. 11022; Cass. Sez. Un., ord. 13.09.2017, n. 21200, richiamata da Cass. Sez. Un. 18.12.2018, n. 32728).
Applicando tali principi, il TAR osserva che le doglianze del ricorrente investono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di chiusura del rapporto, stante la pendenza di un contenzioso tra concessionario e ditta appaltatrice, nonché la quantificazione dei rapporti di debito e credito, con specifico riferimento al riconoscimento dell’IVA sulle spese generali. Esse non riguardano il corretto esercizio del potere pubblicistico di affidamento, bensì la fase esecutiva del rapporto e la esatta esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal disciplinare.
Di qui la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura formale della decisione.
Nota della Redazione
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