Canone unico su occupazioni sottosuolo FER e regime forfettario (TAR Puglia n. 550 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regolamentare provinciale che impone agli operatori economici produttori di energia da fonti rinnovabili, per l’occupazione permanente del sottosuolo con cavi e condutture, un canone unico patrimoniale superiore all’importo forfettario di 800 euro è illegittima. L’art. 1, comma 831, legge n. 160/2019, come interpretato dall’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, si applica immediatamente e travolge le previsioni regolamentari difformi. Le note con cui la Provincia quantifica il canone e le concessioni, limitatamente all’ammontare del canone, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso avverso il regolamento anteriore è inammissibile per difetto di interesse ove sopravvenuta l’applicabilità diretta della norma statale.
Il Fatto
La ricorrente, società produttrice di energia da fonti rinnovabili, chiede il rilascio di concessioni per l’occupazione permanente del sottosuolo stradale con cavi e condutture a servizio dei propri impianti. La Provincia di Foggia quantifica il canone unico patrimoniale secondo le tariffe del proprio regolamento, richiedendo importi superiori alla soglia forfettaria di 800 euro.
La società impugna allora il regolamento del 2021, la delibera consiliare n. 18/2023 che vi ha introdotto una disciplina derogatoria per i produttori di energia, le delibere presidenziali nn. 98 e 171 del 2023 con le relative tariffe, le note di quantificazione e le concessioni rilasciate, chiedendo l’annullamento degli atti nella parte in cui eccedono l’importo forfettario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. Le note provinciali e le concessioni, limitatamente alla quantificazione del canone, mutuano la natura degli avvisi di pagamento. Su di esse difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, che viene declinata in favore del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm., richiamando la pronuncia della Sezione n. 260/2022 e TAR Basilicata n. 641/2024.
Respinta l’eccezione di tardività, il Collegio rileva che la ricorrente, prima del rilascio delle concessioni, non era titolare di una posizione qualificata né di un interesse attuale, essendo le concessioni intervenute solo nel 2024. Il ricorso, proposto l’11.9.2024, è dunque tempestivo.
Quanto al regolamento del 2021, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Il Collegio richiama le sentenze della Sezione nn. 522 e 523/2025 e il principio della sentenza del Cons. Stato n. 9697/2023, che ha ritenuto improcedibile l’appello avverso la sentenza n. 260/2022 proprio sul regolamento de quo, sul presupposto dell’applicabilità immediata dell’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), D.L. n. 146/2021, idonea a travolgere le previsioni regolamentari.
La restante parte del ricorso, rivolta contro la modifica regolamentare del 2023 e gli atti conseguenti, è fondata per le ragioni espresse nelle citate sentenze nn. 522 e 523/2025. Il Tribunale annulla pertanto la delibera consiliare n. 18/2023 e le delibere presidenziali nn. 98 e 171 del 2023, nella parte di interesse, con travolgimento dei relativi atti istruttori.
Le spese sono integralmente compensate, in ragione della novità della questione e in adesione a quanto statuito dal Cons. Stato n. 9697/2023.
Nota della Redazione
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