Licenza pubblica sicurezza e buona condotta basta una sola ragione di diniego (TAR Sicilia n. 2993 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenza di pubblica sicurezza, il giudizio di inaffidabilità morale del richiedente non presuppone necessariamente la commissione di reati, ma può fondarsi su qualunque comportamento significativo, ivi compresa la reiterata frequentazione con soggetti pregiudicati. La violazione degli artt. 86, comma 3, e 110, comma 3, del T.U.L.P.S., per avere installato e messo in funzione apparecchi da gioco senza licenza e senza la prescritta tabella dei giochi proibiti, è di per sé sufficiente a fondare il diniego. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni poste a base dell’atto è sufficiente a sorreggerlo, con assorbimento delle censure rivolte agli altri motivi. Non è necessaria, ai fini della compiutezza della motivazione, l’indicazione dei nominativi dei soggetti pregiudicati controllati.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un esercizio di cartoleria e internet-point, ha chiesto alla Questura il rilascio della licenza di p.s. per l’installazione di cinque macchine da gioco. L’Amministrazione ha rigettato l’istanza ravvisando la insussistenza della buona condotta, desunta da tre circostanze: i controlli di polizia sul rappresentante nominato, in compagnia di soggetti pregiudicati; i precedenti del convivente, destinatario di provvedimenti di DASPO e di una condanna; un verbale di illecito amministrativo per installazione di apparecchi da gioco senza licenza.

La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che i controlli non riguardavano la sua persona, di non avere precedenti, di avere rimosso il rappresentante dopo l’avvio del procedimento e di avere trasferito la residenza. Ha inoltre contestato la rilevanza del rapporto di convivenza e invocato l’assenza di irregolarità nell’accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’istanza cautelare è stata respinta. Il ricorso è stato deciso all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del provvedimento impugnato. Richiamando un orientamento consolidato — Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3480 del 2024; Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2189 del 2024; C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 665 del 2023 — il TAR afferma che la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sostenere l’atto. Il rigetto delle doglianze contro uno dei motivi rende superfluo l’esame degli altri, indipendentemente dall’ordine del gravame, perché la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle ulteriori censure.

Su questa base il Tribunale esamina la violazione degli artt. 86, comma 3, e 110, comma 3, del T.U.L.P.S., ritenuta incontestata. L’installazione e la messa in funzione di cinque apparecchi elettromeccanici senza licenza e senza la tabella dei giochi proibiti è condotta che rende tutt’altro che irragionevoli i dubbi sulla buona condotta dell’interessata. Tale rilievo è già da solo sufficiente a concludere per l’infondatezza del ricorso.

Il Collegio svolge comunque un’ulteriore considerazione. Per la giurisprudenza richiamata, il giudizio di inaffidabilità non presuppone soltanto la commissione di reati, ma tiene conto di ogni comportamento significativo, che può concretarsi nella reiterata frequentazione con soggetti pregiudicati. I controlli sul rappresentante e sul convivente risultano analiticamente descritti dall’Amministrazione e richiamati nel provvedimento.

Il TAR respinge anche la censura sulla genericità della motivazione. L’indicazione dei nominativi dei soggetti pregiudicati controllati non è necessaria per integrare una compiuta motivazione del diniego. La valutazione negativa sulla buona condotta risulta pertanto ragionevole e non immotivata.

Il ricorso è rigettato perché infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente. Il Collegio ordina l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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