Validazione del PEF rifiuti endoprocedimentale e ricorso inammissibile per difetto di interesse (TAR Puglia n. 830 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario adottato dall’Ente Territorialmente Competente ex art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021 ha natura endoprocedimentale e produce effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta ad ARERA, la quale svolge un vaglio di coerenza regolatoria non meramente formale ma sostanziale. Ne deriva che i vizi dell’atto di validazione possono essere fatti valere solo unitamente all’impugnazione della determinazione conclusiva, difettando altrimenti l’interesse al ricorso. L’eventuale annullamento dell’atto endoprocedimentale non ha efficacia caducante sull’approvazione finale, non costituendo questa un’inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove valutazioni di interessi.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determina n. 396 dell’8 luglio 2024, con cui AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune. Ha dedotto un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche in ragione dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022. Ha contestato inoltre, per illegittimità derivata, la delibera consiliare di approvazione della TARI 2024.

All’udienza pubblica il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della controversia, questione oggetto di specifica eccezione e comune ad altre analoghe fissate in udienza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha scrutinato anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., il tema dell’inammissibilità per difetto di interesse, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria espressi nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015.

Dalla lettura dell’atto impugnato, coordinato con l’art. 1, comma 527, l. 27 dicembre 2017, n. 205 e con gli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021, emerge che la validazione ha carattere endoprocedimentale a effetti interinali. L’art. 8.4 della delibera attribuisce infatti ad ARERA il potere di approvazione finale della tariffa: l’Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi e, in caso di esito positivo, approva l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389 del 2023.

L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è, per consolidata giurisprudenza, di carattere eccezionale e ammessa solo in fattispecie particolari, ossia per atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva, oppure per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale (viene citata Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024). Nel caso di specie difettano tali presupposti. L’eventuale annullamento della validazione non travolge l’approvazione finale, poiché l’efficacia caducante opera solo quando l’atto successivo si ponga come inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza nuove valutazioni di interessi (richiamate Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012). La valutazione finale di ARERA è connotata da discrezionalità, con conseguente instabilità degli effetti della validazione.

Il Collegio ha aderito all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui gli atti dell’ente di governo relativi alla tariffa non sono immediatamente impugnabili, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024, richiamato anche per l’ipotesi di protratta inerzia di ARERA, fronteggiabile con i rimedi contro il silenzio inadempimento. La tesi contraria finirebbe per incidere su poteri non ancora esercitati dall’Autorità.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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