Revisione della patente: durata della validità affidata al giudizio medico-legale (TAR Lombardia n. 358 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La durata della validità della patente di guida, all’esito del procedimento di revisione di cui all’art. 128 cod. strada, costituisce il risultato di una valutazione medico-legale complessa, nella quale la Commissione medica esprime un giudizio di accertamento sull’attuale idoneità psico-fisica e una prognosi sulla sua evoluzione futura. Rispetto a tale giudizio il Ministero adotta un provvedimento meramente conformato e non sono configurabili i vizi di eccesso di potere propri dell’attività discrezionale. La prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti accertata in sede penale giustifica i controlli periodici anche quando l’imputato sia stato assolto per insussistenza dello stato di alterazione al momento della guida. La mancata segnalazione ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990 è inconferente, perché attiva un autonomo procedimento sanzionatorio estraneo alla revisione, che ha natura di misura cautelare preventiva e non di sanzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva riportato la sospensione della patente per due anni a seguito di un sinistro, nel corso del quale gli esami tossicologici avevano evidenziato la presenza di cocaina e cannabinoidi. Sottoposto a procedimento penale per guida in stato di alterazione psicofisica, era stato assolto con formula piena per insussistenza del fatto, non essendo stata verificata tempestivamente l’effettiva alterazione. Il Prefetto aveva quindi disposto la restituzione della patente, attivando contestualmente il procedimento di revisione ai sensi dell’art. 128 cod. strada con obbligo di visita medica.

Esperiti i controlli presso la Commissione medica, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili aveva disposto il rinnovo della patente limitato a sei mesi. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento lamentando la manifesta illogicità, il difetto di motivazione, l’assenza di segnalazione ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990 e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto al primo motivo, il TAR chiarisce che il provvedimento prefettizio di restituzione della patente non attribuisce alcun diritto a una validità ordinaria decennale: la locuzione “restituzione definitiva” va letta nel senso di svincolare la patente dalla vicenda penale e di sottoporla alla disciplina amministrativa della revisione. I controlli previsti dall’art. 119 cod. strada assumono natura di giudizi di accertamento tecnico demandati ex lege alle Commissioni mediche, residuando in capo al Ministero il solo compito di adottare un atto conformato quanto a idoneità, durata e prescrizioni.

La Corte sottolinea che l’esito positivo dei test tossicologici accertato nella sentenza penale costituisce un elemento di cui l’amministrazione doveva tenere conto, indipendentemente dall’assenza dello stato di alterazione. Se la mancata dimostrazione di quest’ultimo ha fatto cadere il reato, la prova dell’assunzione imponeva comunque una verifica ripetuta nel tempo sui requisiti di idoneità. Non vi è dunque contraddittorietà nell’esecuzione amministrativa della pronuncia penale.

Sul secondo motivo, il TAR ritiene inconferente il richiamo all’art. 75 d.P.R. n. 309/1990, che attiva un autonomo procedimento sanzionatorio, per finalità e natura giuridica distinte dalla revisione. Quest’ultima, come precisato dalla giurisprudenza citata, non è una sanzione amministrativa accessoria ma una misura cautelare preventiva funzionale alla sicurezza del traffico.

Quanto al difetto di motivazione, la Commissione medica è rimasta nei limiti della valutazione complessa descritta, basata su un protocollo che prevede verifiche periodiche e tempi di validità crescenti in assenza di nuove criticità. Tale modus procedendi dimostra la ponderazione degli interessi contrapposti: l’ampia durata dell’abilitazione per il ricorrente e l’accuratezza del controllo sulla sicurezza pubblica per l’amministrazione.

Infine, la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento è rigettata: le visite di verifica periodica dopo l’accertamento dell’uso di stupefacenti costituiscono adempimenti necessari ex lege e disciplinati in via generale dal protocollo della struttura sanitaria, sicché non occorre alcuna indicazione specifica nelle comunicazioni tra uffici e interessato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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