Cessazione della materia del contendere per soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2591 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione, da parte dell’Amministrazione, della pretesa creditoria consacrata nel giudicato, successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, atteso che la soccombenza virtuale è correlata alla necessità, per il creditore, di attivare il rimedio ottemperante per ottenere quanto già dovuto in forza del titolo esecutivo. Le spese, su richiesta dei difensori, sono distratte a favore degli stessi, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.000,00, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo al TAR di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’Amministrazione alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva depositato, in data 19 maggio 2026, una dichiarazione di avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia. Tale circostanza ha indotto il giudice a prendere atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il TAR ha, tuttavia, evidenziato che la soddisfazione della pretesa era avvenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso. Da ciò è derivata la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, poste interamente a suo carico.
Il Collegio ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente, che ne avevano fatto richiesta dichiarandosi antistatari, richiamando l’art. 93 cod. proc. civ. e gli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Le spese sono state liquidate nell’importo di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con onere del contributo unificato solo se dovuto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.