Capacità operativa massima e figure professionali: gli psicoterapeuti restano esclusi (TAR Campania n. 3948 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione della capacità operativa massima di una struttura sanitaria accreditata è vincolata alle figure professionali individuate dalla disciplina regionale di riferimento. Gli psicoterapeuti non rientrano tra i “tecnici della riabilitazione” elencati dalla D.G.R.C. n. 6757 del 31.07.1996, con la conseguenza che le relative ore non possono essere computate. Il provvedimento che recepisce tale elencazione è adeguatamente motivato quando richiama la nota metodologica e le schede di calcolo. L’eventuale prassi amministrativa più favorevole, in assenza di un obbligo normativo, non integra un vizio di legittimità.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata per l’erogazione di prestazioni riabilitative ai sensi degli artt. 26 e 44 della legge n. 833/1978. In data 07.03.2024 chiedeva alla ASL la variazione della capacità operativa massima per l’anno 2025, rappresentando di aver erogato nel corso dell’anno trattamenti di psicoterapia prestati da sei psicoterapeuti per complessive 200 ore.

Con deliberazione n. 1162 del 01.07.2024, il Direttore Generale dell’A.S.L. Caserta rideterminava la capacità operativa massima dal 01.01.2025, ma non riconosceva le 200 ore. La U.O.C. competente, con nota del 29.07.2024, confermava il mancato riconoscimento. La società impugnava tali atti davanti al TAR Campania, deducendo violazione della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed eccesso di potere, e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 26, primo comma, della legge n. 833/1978, che disciplina l’erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale, rimettendo alle unità sanitarie locali l’individuazione delle modalità di erogazione mediante convenzioni con istituti aventi i requisiti di legge.

La questione centrale riguarda l’individuazione delle figure professionali computabili. La D.G.R.C. n. 6757 del 31.07.1996, versata in atti dalla difesa dell’amministrazione, elenca tra i “tecnici della riabilitazione” fisioterapisti, psicomotricisti, terapisti occupazionali, logopedisti e ortottisti. Gli psicoterapeuti non compaiono nell’elenco. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che la decisione della ASL era vincolata dalla delibera regionale, non impugnata nel giudizio.

Il Collegio esclude anche il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento del 01.07.2024 è corredato da un’ampia nota metodologica che, alla voce “Calcolo ore del personale”, richiama le figure professionali riconosciute e, alla voce “Determinazione Capacità Operativa Massima”, indica il criterio del valore numerico limitante di struttura o di personale. Alla nota sono allegate le schede A1, A2 e B, recanti i dati numerici impiegati per il calcolo.

Quanto all’asserita contraddittorietà tra la possibilità di scalare importi dalla capacità operativa massima e l’impossibilità di rimodulare il tetto di spesa, il TAR osserva che, stante la conformità della decisione alle norme vigenti e la sua intrinseca coerenza, una prassi amministrativa adottata in passato e più favorevole alla ricorrente non sarebbe comunque idonea a integrare un vizio di legittimità.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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