Uso occasionale di cocaina e legittima perdita del grado del carabiniere (TAR Sardegna n. 761 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze dell’Ordine l’assunzione di sostanze stupefacenti integra violazione disciplinare anche quando sia occasionale ed episodica, perché contrasta con i doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento e con i compiti istituzionali del Corpo. La perdita del grado per rimozione costituisce sanzione unica e indivisibile, non articolata tra minimo e massimo, sicché non è graduabile in ragione della gravità del fatto. Il giudizio sulla gravità dell’addebito è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. La mancata richiesta di controesame sui campioni biologici, dopo la comunicazione dell’esito, rende irrilevante la contestazione tardiva dei risultati e non impone l’accoglimento dell’istanza istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, in servizio nell’Arma dei Carabinieri, è stato inviato d’autorità a visita di idoneità presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari. Gli esami lo hanno rilevato positivo ai metaboliti della cocaina. Il Ministero della Difesa ha quindi disposto la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e l’immediata cessazione dal servizio permanente.

Il militare ha impugnato il decreto insieme al verbale della Commissione di disciplina e ai referti medici, chiedendo anche il risarcimento del danno. A sostegno ha prodotto due relazioni mediche secondo cui la positività sarebbe riconducibile a una terapia antibiotica a base di amoxicillina seguita per alcune settimane. Ha dedotto violazione delle norme del Codice dell’Ordinamento Militare, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché sproporzionalità della sanzione, chiedendo una CTU tossicologica. L’istanza cautelare è stata respinta e il Ministero si è costituito chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina unitariamente le censure, per la loro stretta connessione, e respinge il ricorso. Quanto alla tesi della falsa positività da antibiotico, il Tribunale rileva che essa non trova riscontro in alcun successivo esame o test, che pure sarebbe stato possibile effettuare. Il richiamo a “numerosi studi” e a “più fonti della letteratura scientifica” resta generico e privo di riferimenti precisi.

Decisivo è poi il comportamento processuale del militare. L’esito degli esami gli era stato comunicato e non è stato contestato con la richiesta di un controesame dei campioni. Solo tale verifica, eseguita entro un breve lasso di tempo, avrebbe potuto confermare o smentire il test. La contestazione giudiziale intervenuta a distanza di tempo non assume quindi rilievo, secondo il richiamo a Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 549 del 13.6.2019. Per le stesse ragioni non è accolta la richiesta di CTU.

Il carattere episodico dell’assunzione è irrilevante. Per costante giurisprudenza, l’uso di stupefacenti da parte di appartenenti ai Corpi militari ha rilevanza disciplinare anche se occasionale. La scelta della sanzione destitutoria non è illogica né irragionevole, per la riprovevolezza della condotta e per l’inevitabile contiguità con soggetti operanti nell’illegalità (v. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 857 del 2024; TAR Toscana n. 1138 del 2024).

La valutazione sulla gravità dei fatti rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento (Consiglio di Stato n. 4143 del 2021; TAR Sardegna n. 636 del 2021). La perdita del grado è sanzione unica e indivisibile, non modulabile tra un minimo e un massimo: da qui l’esclusione di ogni graduazione (Consiglio di Stato n. 1474 del 2013; n. 1884 del 2022).

Il procedimento risulta inoltre accurato e l’Amministrazione ha valutato i precedenti disciplinari e di servizio ai sensi dell’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010. Una volta accertato il venir meno delle doti morali, la prosecuzione del rapporto è preclusa. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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