Carenza di interesse ad agire se l’INPS ha già riliquidato la pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 1 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la domanda di riliquidazione del trattamento è inammissibile per carenza di interesse ad agire quando risulti che l’istituto previdenziale ha già integralmente soddisfatto la pretesa prima del deposito del ricorso. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, secondo comma, c.g.c. e dell’art. 100 c.p.c., l’interesse ad agire deve sussistere al momento del deposito e non può essere ricostruito ex post. L’avvenuta rideterminazione della pensione, con corresponsione degli arretrati e degli interessi legali, priva la domanda di qualsiasi utilità processuale. La soccombenza, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., segue il rigetto, con condanna del ricorrente alle spese.

Il Fatto

Un ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico. Il ricorrente ha dedotto che l’INPS, con la determinazione impugnata, aveva calcolato erroneamente la “quota retributiva” della pensione liquidata con il sistema misto, non tenendo conto dell’anzianità effettivamente maturata al 31 dicembre 1995.

Secondo il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995 egli vantava un’anzianità utile compresa tra i 15 e i 18 anni, circostanza che imponeva l’applicazione del coefficiente annuo indicato dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021/QM. Ha quindi domandato la riliquidazione con condanna dell’istituto alle differenze sui ratei, interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice delle pensioni ha esaminato in via preliminare la questione dell’interesse ad agire, rilevando che la pretesa economica avanzata dal ricorrente era già stata soddisfatta dall’INPS prima del deposito del ricorso introduttivo, avvenuto il 1° agosto 2023. Dalla documentazione versata in atti risultava la determina di riliquidazione e il pagamento degli arretrati, comprensivi degli interessi legali, con il rateo pensionistico di ottobre 2022.

Il collegio ha sottolineato che la notifica del ricorso all’istituto previdenziale, unitamente al decreto di fissazione di udienza, è avvenuta il 28 agosto 2023, quindi in data successiva ai provvedimenti di soddisfacimento. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso ricorrente con la memoria depositata il 5 gennaio 2024, con cui ha aderito alla richiesta subordinata di cessazione della materia del contendere formulata dall’INPS.

Su questa base il Giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile, applicando il combinato disposto dell’art. 7, secondo comma, c.g.c. e dell’art. 100 c.p.c. La carenza dell’interesse ad agire è stata ravvisata nel fatto che la domanda giudiziale era già stata soddisfatta in via amministrativa prima dell’instaurazione del giudizio, con conseguente venir meno di ogni utilità della pronuncia richiesta.

Quanto alle spese, il Giudice ha applicato l’art. 31 c.g.c., che le fa seguire alla soccombenza. Ha rilevato che il ricorrente era a conoscenza dell’avvenuta rideterminazione e liquidazione del trattamento, come dimostrato dal cedolino di accreditamento della pensione di ottobre 2022 versato in atti dall’INPS. Le spese sono state quindi liquidate in favore dell’istituto previdenziale, oltre accessori di legge se dovuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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