Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 9555 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado determina l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata e l’improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale. L’interesse ad agire che legittima una pronuncia di merito deve essere concreto e attuale e afferire alla specifica controversia. Non rientra pertanto nell’ambito delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato l’enunciazione di un principio di diritto astratto nell’interesse della legge, riservata alla sola Adunanza Plenaria in ragione della sua funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 c.p.a.. La pronuncia in rito preclude al giudice dell’appello ogni valutazione sul merito del gravame, anche quando l’amministrazione appellante invochi un interesse generale alla definizione della questione.
Il Fatto
Il TAR Lazio, con sentenza in forma semplificata, aveva accolto il ricorso di un medico ammesso con borsa di studio al corso di formazione specifica in Medicina Generale bandito dalla Regione Lombardia per il triennio 2023/2026. Il giudice di primo grado aveva annullato il bando e i presupposti decreti ministeriali nella parte in cui precludono l’esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi.
Il Ministero della Salute ha proposto appello, sostenendo che le deroghe al regime di incompatibilità hanno carattere eccezionale e temporaneo e non sono suscettibili di estensione analogica. La Regione Lombardia ha resistito con ricorso incidentale. In corso di giudizio la parte appellata ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo presentato domanda di assegnazione di una zona carente. Il Ministero ha ribadito il proprio interesse a una piena definizione della vicenda, richiamando una precedente decisione della stessa Sezione sul medesimo tema.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile definizione in rito della causa, assegnando alle parti termine per memorie. La questione centrale riguarda gli effetti della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte appellata: se essa investa il solo appello ovvero anche il ricorso introduttivo di primo grado.
La Sezione ha chiarito che la carenza di interesse afferisce al ricorso di primo grado. Da ciò deriva, sul piano processuale, l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello principale e di quello incidentale.
Il Collegio ha poi affrontato la tesi del Ministero, che rivendicava una pronuncia di merito in ragione dell’interesse generale delle amministrazioni pubbliche. Ha escluso che tale interesse possa giustificare una decisione nel merito: l’interesse ad agire deve essere concreto e attuale, riferito alla specifica controversia, e non comprende l’interesse a una pronuncia di astratto diritto, priva di effetti di giudicato.
La Corte ha richiamato il riparto di competenze interne alla giustizia amministrativa: l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge non rientra tra i poteri delle Sezioni semplici, ma è riservata all’Adunanza Plenaria, in ragione della diversa valenza nomofilattica delle sue decisioni, come stabilito dall’art. 99 c.p.a. Il richiamo alla precedente sentenza della Sezione sul tema non è quindi sufficiente a fondare una pronuncia di merito.
In accoglimento di questa impostazione, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di primo grado, annullato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato improcedibili l’appello principale e quello incidentale, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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