Ottemperanza al decreto Pinto e penalità di mora ex art. 114 c.p.a. (TAR Calabria n. 150 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti emessi ex art. 3 l. n. 89/2001, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro. La relativa somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi corrispettivi dovuti ex lege o disposti nel titolo. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e corre sino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta. Per le ottemperanze ai decreti Pinto non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
I ricorrenti agivano, rispettivamente nella qualità di creditore e di procuratore distrattario, per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ex art. 3 l. n. 89/2001. Con quel provvedimento l’amministrazione era stata condannata al pagamento di una somma in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali dalla notifica al saldo, e delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Ministero della Giustizia, regolarmente notiziato, non si costituiva in giudizio. I creditori avevano inviato alla resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001 ed erano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza senza alcun adempimento. Di qui il ricorso per ottemperanza, con domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione. Il decreto della Corte di Appello ha autorità di cosa giudicata, come da attestazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Su un piano preliminare il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza: per le ottemperanze ai decreti ex l. n. 89/2001 non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, in linea con Consiglio di Stato n. 1423/2021.
La resistente non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Quanto alla domanda ulteriore, il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. come novellato dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è riconosciuta nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta, che fa perdere alla p.a. il potere di eseguire il giudicato.
Il Collegio ordina quindi l’esecuzione entro trenta giorni, nomina sin d’ora un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia quale Commissario ad acta, senza compensi ai sensi dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001, e liquida le spese secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore. Il contributo unificato è posto a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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