Prevalenza delle tabelle di scrutinio sul verbale di proclamazione degli eletti (TAR Lombardia n. 953 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza tra i documenti dello scrutinio, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di proclamazione degli eletti, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, compilate contestualmente allo spoglio. Il verbale di proclamazione affetto da un errore materiale di trascrizione delle preferenze è pertanto illegittimo per travisamento dei fatti ed è annullato in parte qua. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 130, comma 9, cod. proc. amm., corregge il risultato elettorale attribuendo al candidato le preferenze effettivamente espresse e sostituendo il candidato illegittimamente proclamato.
Il Fatto
Nei giorni 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di un comune di circa mille abitanti. Alla competizione hanno partecipato due liste. All’esito dello scrutinio, per la lista minoritaria sono stati proclamati eletti al consiglio comunale il candidato sindaco e due candidati consiglieri, tra cui la controinteressata con 12 voti di preferenza, prevalso su altri due candidati parimenti beneficiari di 12 preferenze in base al criterio della priorità nell’ordine di lista previsto dall’art. 71, comma 9, d. lgs. n. 267/2000.
La ricorrente, candidata nella medesima lista e risultata anch’essa beneficiaria di 12 preferenze, ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti deducendo l’eccesso di potere per travisamento dei fatti: il verbale avrebbe riportato un errore materiale di trascrizione, essendo le preferenze a lei espresse 22 e non 12. Ha chiesto la correzione del risultato elettorale e la propria sostituzione alla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso sulla base della verificazione istruttoria disposta d’ufficio. Il Presidente della Sezione aveva ordinato alla Prefettura di depositare le tabelle di scrutinio, le schede con i voti di preferenza validi per la ricorrente e per la controinteressata, nonché le schede nulle. La Prefettura ha depositato gli atti unitamente al verbale di acquisizione.
Le due tabelle di scrutinio, compilate dagli scrutatori man mano che le schede vengono lette dal Presidente di seggio, riportano entrambe 22 voti di preferenza in corrispondenza del nome della ricorrente. Il dato è di per sé sufficiente a sconfessare il diverso numero indicato nel verbale di proclamazione. Il Tribunale richiama il principio per cui, in caso di discordanza dei documenti, si dà prevalenza alle tabelle rispetto ai verbali di sezione, perché questi ultimi hanno funzione meramente certificatoria rispetto alle operazioni effettive, e cita Consiglio di Stato sez. V, 14 aprile 2016, n. 1484, T.A.R. Lazio-Roma sez. II, 13 febbraio 2018, n. 1711 e T.A.R. Bari, Sez. II, 9 novembre 2015, n. 1466.
Il dato delle tabelle trova conferma nell’esame diretto delle schede. Tra quelle votate per la lista minoritaria risultano 12 schede con preferenza per “Maria Francesca Cocchetti” e 10 con preferenza per “Francesca Cocchetti”. Le 12 preferenze per la controinteressata corrispondono a quelle riportate nelle tabelle e nel verbale. I 10 voti espressi per “Francesca Cocchetti” vanno aggiunti ai 12, trattandosi con ragionevole certezza della medesima persona: nessuna confusione è possibile con l’omonima candidata della lista avversaria, poiché le schede sono state rinvenute in un plico relativo esclusivamente alla lista minoritaria e in 8 casi su 10 l’elettore ha barrato contestualmente il simbolo della lista o il nome del candidato sindaco, rendendo inequivocabile la volontà di attribuire la preferenza all’unica “Francesca Cocchetti” della lista.
La conclusione è avvalorata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio della diretta controinteressata, ritualmente intimata e non costituita, che ha confermato, contro il proprio interesse, di aver annotato nel proprio brogliaccio 22 preferenze per la ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento parziale del verbale e correzione del risultato mediante attribuzione di 22 preferenze e sostituzione della ricorrente alla controinteressata. Le spese di lite sono compensate, avendo l’Ufficio Elettorale agito per ragionevoli esigenze cautelative di fronte a un nominativo non immediatamente associabile alla ricorrente e astrattamente confondibile con l’omonima candidata avversaria.
Nota della Redazione
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