Impianti crematori comunali tra programmazione regionale e controllo sul vincolo cimiteriale (TAR Lombardia n. 3736 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cremazione e dispersione delle ceneri, l’art. 6, primo comma, della legge n. 130 del 2001 assegna alle regioni il potere di pianificazione della rete degli impianti crematori e, con esso, il potere di controllo sulla loro concreta realizzazione: non avrebbe senso la programmazione senza la verifica della sua osservanza. I comuni sono incaricati della costruzione e della gestione degli impianti in conformità agli atti di programmazione regionale. La costruzione degli impianti è subordinata al vincolo di ubicazione posto dall’art. 78, primo comma, del d.P.R. n. 285 del 1990 e dall’art. 19, terzo comma, n. 3, del regolamento regionale n. 6 del 2004, che impongono di realizzarli entro i recinti dei cimiteri. È pertanto legittimo il diniego regionale fondato sulla collocazione dell’impianto in area esterna al perimetro cimiteriale.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha presentato alla Regione un’istanza per la realizzazione, sul proprio territorio, di un impianto crematorio cimiteriale. La Direzione Generale Welfare ha concluso negativamente la verifica preventiva con provvedimento del 23 aprile 2021, poi confermato con atto del 23 giugno 2021. Il diniego si fonda sull’ubicazione dell’impianto all’esterno del perimetro cimiteriale.

Il Comune ha dapprima proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando anche la delibera di Giunta regionale e il decreto dirigenziale che sottopongono gli impianti crematori comunali ad autorizzazione regionale. La Regione ha notificato atto di opposizione chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale. Il Comune si è costituito davanti al TAR, riproponendo le domande. La Sezione ha ordinato all’Amministrazione il deposito di una relazione sui fatti di causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura con cui il Comune contesta alla Regione di essersi attribuita, con gli atti impugnati, un potere autorizzatorio non previsto dalla legge, in violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. Il motivo è infondato.

Il Collegio muove dall’art. 6 della legge n. 130 del 2001. Il primo comma assegna alle regioni il compito di elaborare piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, tenendo conto della popolazione, dell’indice di mortalità e delle scelte crematorie dei cittadini. Il secondo comma attribuisce ai comuni la gestione dei crematori. Da qui la lettura sistematica: alle regioni spetta la pianificazione, cioè stabilire quanti impianti possono essere realizzati e dove; ai comuni spetta costruirli e gestirli in conformità.

Il passaggio decisivo è che al potere di programmazione il Collegio riconduce come implicito il potere di controllo. Se i comuni potessero determinarsi liberamente, le finalità della pianificazione — garantire una rete ordinata di impianti corrispondente alle richieste della popolazione regionale — resterebbero disattese. Il potere concretamente esercitato dalla Regione trova dunque fondamento nel citato art. 6, primo comma, della legge n. 130 del 2001, e non in un improprio auto-conferimento.

Il secondo motivo riguarda l’ubicazione dell’impianto. Il Comune sostiene che unica condizione sarebbe la previsione, nel Piano Regolatore Cimiteriale, di un’area idonea a garantire le fasce di rispetto. Il Collegio richiama l’art. 78, primo comma, del d.P.R. n. 285 del 1990 e l’art. 19, terzo comma, n. 3, del regolamento regionale n. 6 del 2004, applicabile ratione temporis, che impongono di costruire gli impianti entro i recinti dei cimiteri. Previsioni esplicite che non ammettono collocazioni esterne, come confermato da Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5930 del 2006.

Nel caso concreto, dalla planimetria e dal verbale di sopralluogo emerge che il Comune intende collocare l’impianto in un’area attualmente destinata a parcheggio del cimitero, senza prevedere lo spostamento dei muri perimetrali per inglobarla. È palese la violazione delle disposizioni richiamate. Il diniego regionale è quindi corretto e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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