Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per le forze di polizia (TAR Sicilia n. 418 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo risultante dalla legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Il beneficio spetta anche a chi cessa dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione dell’istanza non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del c.o.m. non ha determinato la riviviscenza del previgente comma 15-bis, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’eccezione di prescrizione è infondata se la parte debitrice non allega e prova la data di inizio del corso prescrizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di finanza e congedato a domanda, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Al momento della domanda di cessazione aveva maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Chiedeva quindi che l’INPS fosse condannato a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre accessori. L’Istituto si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la respinge. Richiamando C.G.A. n. 865 del 2022, con i precedenti di Cons. Stato n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010, ribadisce che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.

Quanto alla prescrizione, il ricorrente ha documentato la trasmissione del prospetto di liquidazione del TFS in data 8 ottobre 2022 e la richiesta di riliquidazione del 3 aprile 2024. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dal prospetto o, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento, ed è onere dell’INPS provare l’inizio del corso prescrizionale (Cons. Stato n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). L’eccezione dell’Istituto è generica e non integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 sono stati abrogati dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione della norma novellatrice non produce la riviviscenza della disposizione originaria. Resta invece fermo l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, espressamente richiamato dall’art. 1911, comma 3, c.o.m., che ne conferma la perdurante vigenza ai fini del trattamento di fine rapporto.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 16 della legge n. 121/1981 è ampia e non distingue tra ordinamento civile e militare. Il d.P.R. n. 150/1987, di cui l’art. 6-bis dispone l’estensione, si applica a tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato. Quanto all’ambito oggettivo, il comma 2 estende i sei scatti a chi chiede il collocamento in quiescenza avendo maturato 55 anni di età e 35 di servizio utile.

Il termine del 30 giugno, previsto dalla stessa norma, non è termine di decadenza: è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo, secondo il comma 3. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori, e con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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