Il precedente penale del coniuge convivente legittima il diniego di cittadinanza per mancata integrazione del nucleo familiare (TAR Lazio n. 11327 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, l’Amministrazione può legittimamente valutare, ai fini del giudizio prognostico sulla piena integrazione del richiedente nella comunità nazionale, anche i precedenti penali del coniuge convivente, i quali rappresentano un indice sintomatico di inaffidabilità del nucleo familiare di riferimento. Il diniego non integra una violazione del principio di personalità della responsabilità penale, non estendendo le conseguenze penali, ma impedendo che la concessione possa recare danno alla comunità nazionale. Il decorso del tempo superiore al decennio e l’intervenuta riabilitazione non escludono la portata offensiva di fatti criminosi particolarmente gravi, valutabili come fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza. La stabile occupazione e l’integrazione sociale costituiscono requisiti necessari ma non sufficienti, integrando solo le condizioni minime per aspirare alla cittadinanza.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera regolarmente soggiornante in Italia, presentava nel mese di novembre 2021 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Con decreto del 30 luglio 2025 il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza, avendo accertato che il coniuge convivente della richiedente era stato condannato dalla Corte di Appello Penale di Brescia, in data 1° giugno 2009, per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen. (violenza sessuale aggravata).

A seguito della comunicazione dei motivi ostativi, resa ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, l’interessata presentava osservazioni, ritenute tuttavia non condivisibili dall’Amministrazione, che confermava il diniego. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il diniego non poteva fondarsi su un risalente precedente penale del coniuge, senza alcuna considerazione della propria posizione personale, lavorativa e sociale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che la sentenza di condanna del coniuge convivente per violenza sessuale aggravata costituisce un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento. I rapporti coniugali, in quanto espressione di un legame stabile e duraturo, rilevano nella valutazione complessiva, poiché la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche solo per ragioni affettive, comportamenti contrari all’ordinamento giuridico.

Quanto alla risalenza dell’addebito, risalente al 1999 e non rientrante nel c.d. “periodo decennale di osservazione”, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui il mero decorso del tempo, anche superiore al decennio, non esclude la portata offensiva di fatti criminosi particolarmente gravi nell’ambito del giudizio comparativo demandato all’Amministrazione. Non è inoltre invocabile il principio della personalità della responsabilità penale, poiché il diniego non estende all’interessata le conseguenze penali dei precedenti del coniuge, ma impedisce che la concessione della cittadinanza possa recare danno alla comunità nazionale, anche in considerazione dei benefici indiretti che l’acquisto dello status comporta per i familiari del cittadino italiano, quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998).

Il Tribunale ha poi chiarito che la valutazione amministrativa della condotta si pone su un piano differente e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale, con la conseguenza che le risultanze fattuali della vicenda penale possono essere valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali. In tale prospettiva, la circostanza che per il reato fosse intervenuto provvedimento di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza nel 2016 non poteva assumere rilievo positivo, rimanendo il comportamento valutabile come fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali.

Il Collegio ha infine osservato che il reato di violenza sessuale è punito con una pena edittale massima superiore alla soglia indicata dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi, che precludono il conseguimento della cittadinanza persino a chi la richieda iure matrimonii. La stabile occupazione della ricorrente costituisce solo il requisito minimo necessario ma non sufficiente per aspirare alla cittadinanza, essendo richiesto un “comportamento senza mende” nell’arco del periodo di osservazione decennale, tale da dimostrare l’adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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