Ricorso incidentale notificato a un solo controinteressato richiede integrazione del contraddittorio (Cons. Stato n. 2704 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale volto all’annullamento, notificato ad almeno uno dei controinteressati, impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, c.p.a. L’ordine di integrazione costituisce adempimento doveroso, volto a garantire l’effettività del diritto di difesa e la completezza del rapporto processuale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale per omessa notifica ad alcuni controinteressati, in luogo dell’ordine di integrazione, integra un vizio nella costituzione del rapporto processuale e preclude l’esame nel merito. Ne consegue la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., applicabile anche in assenza di esplicita domanda di parte, con assorbimento dei motivi di merito dedotti dagli altri appellanti.
Il Fatto
La società cooperativa ricorrente partecipava alla procedura indetta dal Corecom regionale per l’attribuzione dei contributi alle emittenti televisive locali. Con una prima delibera veniva approvata la graduatoria definitiva; a seguito di istanze di riesame il Comitato annullava quella delibera e ne approvava una nuova, ammettendo emittenti originariamente escluse per difetto del requisito di regolarità contributiva. Con una successiva delibera il Presidente del Comitato annullava anche tale atto e approva una nuova graduatoria.
La società impugnava le ultime due delibere davanti al TAR. Il primo giudice respingeva il ricorso principale; la sentenza veniva poi annullata da questo Consiglio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti delle emittenti utilmente collocate, con rinvio al primo giudice. Nel giudizio di riassunzione il TAR accoglieva il ricorso principale e dichiarava inammissibile il ricorso incidentale per omessa notifica ad alcuni controinteressati. Avverso tale pronuncia propongono appello la Regione, alcune società emittenti e la controinteressata, con appello incidentale di altra società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 96 c.p.a. e affronta in via prioritaria la censura con cui l’appellante lamenta la declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso incidentale per mancata notifica a due controinteressati, assumendo che il primo giudice avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio.
La censura è fondata e assume carattere pregiudiziale, per la sua natura assorbente e per i riflessi sulla corretta integrazione del contraddittorio, rispetto al merito delle altre questioni. Dagli atti risulta che il ricorso incidentale di primo grado era stato notificato ad almeno un controinteressato. In tale fattispecie operano gli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, c.p.a., che impongono al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
L’ordine di integrazione è un adempimento doveroso, finalizzato a garantire l’effettività del diritto di difesa e la completezza del rapporto processuale. Il Collegio esclude che l’indicazione dei controinteressati operata nella precedente sentenza di rinvio n. 10538/2022 potesse esonerare il giudice di primo grado dall’applicazione del meccanismo dell’art. 49 c.p.a. La riassunzione a seguito di annullamento con rinvio comporta l’applicazione delle regole proprie del giudizio di primo grado; permane quindi l’obbligo del tribunale di disporre l’integrazione qualora riscontri l’omessa notifica ad alcune parti necessarie, purché il ricorso sia stato notificato ad almeno un controinteressato.
L’erronea declaratoria di inammissibilità ha determinato un vizio nella costituzione del rapporto processuale in primo grado e ha precluso l’esame nel merito di quel ricorso. La causa va pertanto rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., previsione da applicare, ricorrendone i presupposti, anche in assenza di esplicita domanda di parte. L’annullamento della sentenza con rinvio per vizi procedurali comporta l’assorbimento di tutti i motivi di merito dedotti dagli altri appellanti, riproponibili nella sede del rinvio. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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