Carenza di interesse sopravvenuta e improcedibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 185 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente e la conseguente dichiarazione di carenza di interesse alla decisione impongono al giudice amministrativo di pronunciarsi in rito, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a. La declaratoria presuppone che l’Amministrazione abbia medio tempore adottato il provvedimento richiesto, così da rendere inutile la pronuncia nel merito. La definizione in rito non preclude la compensazione delle spese, che il Collegio può disporre in ragione delle modalità di componimento della vicenda e degli interessi coinvolti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato una pluralità di provvedimenti del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con i quali non è stato individuato quale docente da immettere in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito per la classe di concorso A018 ed è stato escluso dalle graduatorie GPS di I fascia per la medesima classe di concorso.

Il ricorso contestava la legittimità degli atti per violazione dell’art. 59 d.l. n. 73/2021 e del d.lgs. n. 206/2007, oltre che della disciplina dei d.m. n. 60/2020 e n. 52/2021, deducendo eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed erronea supposizione dei presupposti di fatto. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 8 del 12.1.2022.

La Motivazione della Corte

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e, in data 27.12.2024, ha depositato documentazione comprovante l’avvenuta immissione in ruolo del ricorrente, intervenuta medio tempore. Il dato documentale è stato posto a fondamento della ricostruzione della vicenda processuale.

In data 19.1.2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. La dichiarazione è stata confermata in udienza dal difensore presente alla trattazione, con ciò rendendo inequivoca la volontà di non coltivare ulteriormente l’impugnazione.

Il Collegio ha quindi rilevato che, essendo venuto meno l’interesse alla decisione, non restava che pronunciarsi in rito. La norma applicata è l’art. 35, lett. c), c.p.a., che disciplina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La pronuncia in rito è stata resa con la forma della sentenza, adottata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., in esito alla camera di consiglio. La definizione del giudizio non ha comportato esame del merito del motivo di diritto articolato, incentrato sulla pretesa illegittimità dell’esclusione dalle graduatorie.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando le modalità di componimento della vicenda e gli interessi coinvolti. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa ai sensi di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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