Obbligo vaccinale: le censure di incostituzionalità sono inammissibili davanti al giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 186 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto il provvedimento che accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e dispone la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, i motivi che non assumono a parametro di legittimità la norma attributiva del potere, ma ne contestano la legittimità per contrasto con principi costituzionali e con la CEDU, sono inammissibili. Essi introducono un sindacato di legittimità costituzionale che appartiene alla sede propria, senza che nel giudizio amministrativo sia stata formalmente sollevata alcuna questione. La violazione di norme convenzionali può fondare solo una questione di legittimità costituzionale, operando come fonte interposta ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. La domanda risarcitoria connessa resta travolta dalla declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

Un dipendente, alle dipendenze di un’articolazione del Ministero della Difesa, non ha dato seguito alla richiesta di documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, prevista dall’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021. L’Amministrazione ha quindi adottato il provvedimento di accertamento dell’inadempimento, con sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, dalla retribuzione e da ogni altro emolumento.

Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sardegna, deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost. sotto il profilo della compressione sproporzionata del diritto al lavoro e della libertà di scelta, e il contrasto con il diritto europeo e con l’art. 14 CEDU, per la discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati. Ha chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento, anche in forma specifica mediante reintegrazione nel posto di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio formulata dal ricorrente per il deposito di documentazione sanitaria: la pregnanza delle ragioni di inammissibilità è tale che la domanda risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento.

Nel merito, il Tribunale accoglie l’eccezione di inammissibilità dell’Amministrazione, con assorbimento di ogni altra questione. I motivi non assumono come parametro di legittimità dell’esercizio del potere l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, ma ne contestano la legittimità in base a parametri sovraordinati, costituzionali e convenzionali. Il ricorso fuoriesce così dai perimetri del sindacato di legittimità proprio del giudice amministrativo e assume i connotati di un giudizio di costituzionalità, la cui sede è quella dedicata. Nessuna questione è stata formalmente sollevata.

Quanto al secondo motivo, il TAR ricorda che la violazione di norme CEDU, al pari di quella di norme costituzionali, può costituire solo fondamento di una questione di legittimità costituzionale: le norme convenzionali e l’interpretazione fornita dalla Corte europea rivestono rango di fonti interposte integratrici del precetto dell’art. 117, comma 1, Cost., purché conformi a Costituzione e compatibili con interessi costituzionalmente protetti.

Ad abundantiam, il Collegio rileva che il ricorso sarebbe comunque infondato, richiamando le proprie sentenze n. 720 del 23.10.2024 e n. 715 del 18.10.2024. L’Amministrazione ha applicato in modo vincolato la norma, senza margine di discrezionalità, e alla violazione dell’obbligo la legge ricollega la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La disciplina ha superato il vaglio di costituzionalità: le sentenze della Corte costituzionale n. 14 e n. 15 del 2023 hanno dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44/2021, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost., valorizzando il principio di solidarietà e il contemperamento tra dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute.

La sospensione è stata ritenuta proporzionata per la temporaneità, l’assenza di conseguenze disciplinari e la conservazione del posto, in sintonia con l’art. 2087 c.c. e l’art. 18 del d.lgs. n. 81/2008 (così Corte cost. n. 15/2023 e Cons. Stato n. 7045/2021). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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