Diniego del porto d’armi non fondato su reati fallimentari (TAR Toscana n. 728 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le condanne per reati fallimentari, per omesso versamento di contributi previdenziali e per omessa denuncia di armi non sono automaticamente idonee a fondare il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi. Esse non integrano le condizioni ostative di cui all’art. 43 TULPS, che richiede delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. L’amministrazione può trarre argomenti presuntivi anche da tali tipi di reato, ma deve calarli in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità del caso e indichi ulteriori elementi indiziari idonei a tracciare un profilo di inaffidabilità del soggetto nell’uso delle armi. È pertanto illegittimo il provvedimento che parifichi i reati fallimentari a quelli automaticamente preclusivi, operando un automatismo ostativo non previsto da alcuna disposizione di legge o regolamento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da circa trent’anni di licenza di porto di fucile per uso caccia, sempre rinnovata senza rilievi, impugna il decreto con cui il Questore della Provincia di Firenze ha respinto l’istanza di rinnovo. Il diniego si fonda su una condanna risalente per omessa denuncia di armi — reato estinto — e su ulteriori condanne per bancarotta fraudolenta e per omesso versamento di contributi previdenziali, queste ultime valutate dall’amministrazione come sintomatiche dell’assenza del requisito della buona condotta.

Il ricorrente deduce che la condanna più risalente risale a una condotta del 1995, riconosciuta di scarsa offensività e già ritenuta non rilevante nei precedenti rinnovi, e che per i reati fallimentari e contributivi non ricorrono le condizioni ostative di cui all’art. 43 TULPS. Chiede l’annullamento del provvedimento e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni. Il Ministero dell’Interno si costituisce contestando le argomentazioni e chiedendo il rigetto. Con ordinanza n. 598/2024 il Tribunale respinge l’istanza cautelare per difetto del periculum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e muove dalla delimitazione della fattispecie. Le condanne poste a base del diniego sono riconducibili al fallimento dell’impresa di famiglia e a tre procedimenti per omesso versamento contributivo, definiti con pene pecuniarie integralmente pagate e, quanto alla vicenda fallimentare, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Su questo presupposto il Tribunale richiama i propri precedenti — TAR Toscana sez. II n. 1445 del 12 dicembre 2022, TAR Toscana sez. II n. 746 del 17 luglio 2023, TAR Lombardia, Milano, n. 2593 del 22 novembre 2021, TAR Toscana n. 428/2026 e TAR Toscana sez. IV n. 2116 del 23 dicembre 2025 — per affermare che la commissione di una isolata condotta di bancarotta fraudolenta da parte di un soggetto incensurato e immune da altri pregiudizi non è di per sé significativa di una determinata attitudine antisociale, né del pericolo di abuso delle armi. La decisione amministrativa risulta così fondata su un mero automatismo con la pendenza del processo penale.

Il Collegio non nega che l’amministrazione possa trarre argomenti presuntivi da reati contro il patrimonio. Tuttavia — osserva — ciò deve avvenire, anche per evitare ingiusti automatismi, in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità del caso e indichi gli ulteriori elementi indiziari suscettibili di delineare un profilo di inaffidabilità nell’uso delle armi. Da reati contro il patrimonio non è possibile, secondo un criterio logico presuntivo, dedurre in modo automatico implicazioni sul pericolo di abuso delle armi.

La natura dei reati alla base del provvedimento consente quindi di escludere le condizioni ostative dell’art. 43 TULPS. Nella motivazione difetta una valutazione in concreto sulla mancanza di affidamento dell’istante: l’amministrazione ha di fatto parificato i reati fallimentari a quelli automaticamente preclusivi del primo comma, operando un automatismo ostativo non rinvenibile in alcuna disposizione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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