Carenza di legittimazione al ricorso: la vendita dell’area trasferisce la titolarità dell’interesse (TAR Abruzzo n. 132 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a impugnare gli atti di diniego o di avvio del procedimento in materia edilizia spetta a chi è titolare dell’interesse sostanziale, da individuarsi nel proprietario dell’area al momento della proposizione del ricorso. La vendita dell’area edificabile, con effetto traslativo immediato della proprietà, determina la carenza di legittimazione dell’alienante che abbia proposto il ricorso dopo il trasferimento. La previsione contrattuale che subordina il solo pagamento del prezzo all’esito dell’istruttoria comunale non incide sull’efficacia reale del trasferimento. L’inammissibilità del ricorso introduttivo si estende al ricorso per riassunzione proposto dal successore a titolo particolare, restando preclusa la prosecuzione del giudizio da parte di chi non era legittimato all’origine.
Il Fatto
Una società immobiliare proponeva ricorso per l’annullamento dell’avvio del procedimento e del preavviso di diniego adottati dal Comune in relazione a un progetto di fabbricato residenziale, domandando di ritenere compreso nel gravame anche il successivo diniego di permesso di costruire del 24.06.2015. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
Nel corso del giudizio, dichiarata l’interruzione del processo per il fallimento della ricorrente, una seconda società acquista dalla prima l’area oggetto di causa e riassume il procedimento, assumendo di avervi interesse diretto quale successore a titolo particolare. La questione decisiva diventa così la legittimazione attiva della ricorrente originaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla data di proposizione del ricorso e dalla titolarità dell’area in quel momento. La società che riassume deduce di aver acquistato l’area edificabile con atto del 16.04.2014, con effetto reale immediato, e di essere quindi successore a titolo particolare. Per il giudice questa stessa circostanza dimostra, in senso inverso, che al momento del ricorso (ottobre 2015) la ricorrente originaria non era più proprietaria.
Il Collegio esamina la clausola contrattuale richiamata dalla parte e ne esclude ogni rilievo sulla titolarità. L’atto prevede che la vendita abbia effetto “sia per la proprietà che per il possesso da oggi”, mentre la condizione sospesa riguarda soltanto il pagamento del prezzo, subordinato all’approvazione comunale del progetto. La distinzione tra effetto traslativo e obbligo di pagamento è netta e sorregge la conclusione.
Da qui la inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione ad agire. La carenza riguarda il soggetto che ha introdotto il giudizio e non può essere sanata dall’intervento o dalla riassunzione del successore a titolo particolare, perché nel processo amministrativo la legittimazione si commisura alla titolarità dell’interesse sostanziale al momento dell’impugnazione.
La medesima carenza travolge il ricorso per riassunzione, che il Tribunale dichiara a sua volta inammissibile. La pronuncia chiude il giudizio senza esame nel merito dei motivi di illegittimità, che restano assorbiti dalla pregiudiziale processuale. La seconda società è condannata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3000,00 oltre accessori, con compensazione nel resto.
Nota della Redazione
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