Ricostruzione di carriera docente, ottemperanza limitata alle posizioni successive al 2010 (TAR Abruzzo n. 130 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica la conformità dell’attività posta in essere dall’amministrazione al comando contenuto nel giudicato, senza sostituirsi ad esso. Quando la sentenza di condanna impone il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai soli fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali, l’esecuzione è corretta se l’amministrazione ridetermina i trattamenti economici a decorrere dal momento in cui l’anzianità si è perfezionata, confermando per il periodo antecedente il trattamento già riconosciuto. La verifica di conformità investe anche la quantificazione delle spettanze e la compensazione dei crediti vantati dall’amministrazione, purché i calcoli risultino corretti. La particolarità della fattispecie può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Una docente già in servizio presso la scuola media chiede l’ottemperanza della sentenza con cui la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della decisione del Tribunale di Chieti, ha riconosciuto il suo diritto a una nuova ricostruzione di carriera. La sentenza di condanna era stata notificata al Ministero in forma esecutiva e non era stata impugnata.
L’amministrazione scolastica riferisce di avere dato applicazione alla sentenza: il Dirigente Scolastico ha adottato il provvedimento di ricostruzione della carriera, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, e i decreti di riliquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e del compenso per ferie non godute, oltre a un nuovo modello per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita. La ricorrente contesta la ricostruzione operata e insiste per la corretta esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda la corretta esecuzione della sentenza della Corte d’Appello. Il Tribunale ricostruisce analiticamente il contenuto del giudicato, riportando i passaggi in cui il giudice di appello ha accertato che la docente, alla data del 10.9.2010, aveva maturato diciotto anni complessivi di anzianità di ruolo.
Il raggiungimento di tale anzianità comporta, ex art. 485, comma 2, d.lgs. n. 297/94 e art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/88, che l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali. Il riferimento, osserva il Tribunale, è chiaramente alle posizioni stipendiali successive alla maturazione dell’anzianità, cioè quelle dal 10 settembre 2010 in poi.
La sentenza di appello aveva qualificato la progressione dell’anzianità come sopravvenienza modificativa del regolamento normativo del rapporto, non come sopravvenienza rilevante rispetto al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole primarie, questione già coperta dal giudicato. Su questa base il Tribunale ritiene corretta la ricostruzione dell’amministrazione, che ha rideterminato le posizioni stipendiali successive al settembre 2010 sulla base dell’anzianità accertata.
Quanto alla censura sulla compensazione del debito erariale evidenziato dalla Ragioneria dello Stato, il Tribunale la considera infondata perché la correttezza dei calcoli effettuati esclude l’illegittimità della liquidazione della posta attiva riconosciuta in capo alla ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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