Contributi stampa locale: la diffusione regolare è requisito implicito di ammissibilità (TAR Molise n. 351 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’avviso pubblico che concede un contributo forfettario alle imprese dell’informazione locale, in cambio dell’impegno a diffondere campagne di comunicazione istituzionale, il requisito della diffusione regolare e capillare del prodotto editoriale sul territorio costituisce condizione implicita di ammissibilità. L’erogazione del contributo presuppone, logicamente, che l’impresa sia effettivamente presente e attiva sul mercato di riferimento. La reperibilità del quotidiano presso un numero irrisorio di punti vendita, con tiratura minima, è indice dell’assenza di tale requisito e legittima l’esclusione. La valutazione dell’amministrazione, sorretta da verifiche dirette e da motivazione congrua, non integra eccesso di potere per travisamento dei fatti né sviamento.

Il Fatto

La Regione Molise approva un avviso pubblico per sostenere le imprese dell’informazione locale colpite dalla pandemia, mediante un contributo forfettario per quattro ambiti, tra cui la stampa quotidiana cartacea. La società editrice di un quotidiano locale presenta domanda per l’Ambito 3, allegando le autocertificazioni richieste.

In fase istruttoria il RUP chiede l’integrazione documentale delle condizioni di ammissibilità, tra cui la presenza quotidiana a pagamento in edicola. La società produce il libro unico e i tesserini dei giornalisti, ma nulla sulla presenza in edicola. All’esito delle verifiche dirette, che rilevano la reperibilità del giornale in due sole edicole su oltre centocinquanta, con tiratura di ventiquattro copie, l’amministrazione comunica i motivi di esclusione e conferma la non ammissione con determinazione dirigenziale. La società impugna dinanzi al TAR, che respinge la domanda cautelare e, nel merito, il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la lex specialis: l’art. 1 dell’avviso individua la finalità del sostegno in cambio della messa a disposizione di spazi gratuiti per campagne istituzionali; l’art. 2 prescrive i requisiti di partecipazione; l’art. 4 disciplina le condizioni attuative e le caratteristiche delle campagne per ciascun ambito. Dal combinato disposto degli artt. 1 e 4 emerge che l’adempimento dell’onere di diffusione postula che le imprese siano effettivamente presenti e attive sul mercato.

Il TAR richiama le Sezioni Unite civili n. 23469 del 18 novembre 2016, che individuano gli elementi costitutivi della nozione di stampa: natura editoriale del prodotto, diffusione con regolarità, organizzazione in una struttura con direttore responsabile e redazione, finalizzazione all’informazione diretta al pubblico da parte di soggetti qualificati. La stampa cartacea postula, per la sua stessa funzione, la capacità di diffusione capillare sul territorio.

Su questa base il Collegio ritiene congrua la lettura dell’amministrazione. La reperibilità del quotidiano presso due sole edicole, con tiratura limitata a ventiquattro copie, dimostra l’assenza del requisito della diffusione regolare, constatazione che assorbe ogni altra considerazione sui restanti requisiti. L’interpretazione è coerente con i canoni di effettività della misura e di buon andamento: l’operatore deve essere realmente attivo e idoneo a diffondere l’informazione sanitaria sul territorio.

Il motivo unico, che lamentava violazione della lex specialis, travisamento dei fatti, sviamento e difetto di motivazione, è pertanto infondato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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