Accesso all’offerta tecnica non oscurata e onere di prova del segreto (TAR Piemonte n. 363 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di gara, l’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023 pone quale regola generale la piena ostensibilità dell’offerta dell’aggiudicatario e degli atti presupposti ai candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi, nonché le offerte degli operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria. L’eccezione dei segreti tecnici o commerciali, prevista dall’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, non opera in modo automatico: grava sull’aggiudicatario l’onere di motivare e comprovare l’esistenza di informazioni specificamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico e connotate da segretezza oggettiva e soggettiva. Solo dopo tale dimostrazione il concorrente non aggiudicatario deve provare l’indispensabilità della documentazione ai fini della difesa in giudizio. La stazione appaltante che recepisca l’istanza di oscuramento senza alcun bilanciamento degli interessi contrapposti viola la disciplina di settore.

Il Fatto

La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta per l’affidamento di servizi di accoglienza, sorveglianza, biglietteria e attività didattica presso i Musei Reali di Torino, ha chiesto alla stazione appaltante l’accesso agli atti di gara e all’offerta tecnica dell’aggiudicatario. La stazione appaltante ha riscontrato l’istanza trasmettendo la documentazione amministrativa, l’offerta economica e l’offerta tecnica con talune parti oscurate su indicazione del medesimo aggiudicatario.

La ricorrente ha denunciato la mancata ostensione in versione integrale dell’offerta tecnica e di parte della documentazione di gara, relativa alla verifica di congruità dell’offerta, dei costi della manodopera e del possesso dei requisiti. Ha quindi impugnato le note della stazione appaltante davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna all’esibizione. L’Amministrazione si è costituita resistendo; le componenti del raggruppamento aggiudicatario, regolarmente notificate, non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola dell’integrale ostensibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, sancita dall’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023, che impone la disponibilità degli atti attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione. L’eccezione dei segreti tecnici o commerciali, prevista dall’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, è di stretta interpretazione e postula una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente.

La Corte ricostruisce l’onere probatorio in capo all’aggiudicatario richiamando la giurisprudenza formatasi sul previgente codice dei contratti pubblici, i cui principi restano applicabili perché la nuova disciplina riprende la precedente formulazione. L’offerente deve non solo motivare, ma anche comprovare la sussistenza del segreto, individuando concretamente le specifiche informazioni da tutelare e dimostrando l’effettiva presenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia. Non basta il generico riferimento al know how: occorre un’informazione precisamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, caratterizzata da segretezza oggettiva e soggettiva. A conferma sono richiamate Consiglio di Stato sez. V n. 10498 del 2022, TAR Roma n. 1723 del 2023, TAR Roma n. 3394 del 2022, TAR Roma n. 13253 del 2021 e TAR Campania – Napoli n. 2078 del 2024.

Nel caso concreto, il raggruppamento controinteressato non ha indicato in sede procedimentale alcuna ragione a fondamento della richiesta di oscuramento, che ha riguardato quasi tutte le pagine dell’offerta tecnica, né ha fornito elementi nel giudizio, non essendosi costituito. L’onere probatorio non può quindi ritenersi assolto sotto alcun profilo, né in termini di motivazione né di comprova.

Il Collegio censura anche il comportamento dell’Amministrazione, che ha accolto la richiesta di oscuramento senza alcun bilanciamento degli interessi contrapposti. Non convince la difesa secondo cui la stazione appaltante avrebbe solo formulato una riserva di approfondimenti: la disciplina di settore impone che l’offerta sia resa disponibile contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, dandosi atto delle decisioni assunte sull’oscuramento, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.

Il ricorso è pertanto accolto. La Corte ordina all’Amministrazione resistente di esibire, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, l’offerta tecnica priva di oscuramenti e la documentazione sulla verifica di congruità dell’offerta, dei costi della manodopera e del possesso dei requisiti. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, e compensate nei confronti del raggruppamento controinteressato non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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