Abuso edilizio su parcheggio in zona vincolata e onere prova epoca realizzazione (Cons. Stato n. 4114 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Grava sul privato l’onere della prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio, non potendo la pubblica amministrazione essere gravata di un onere dimostrativo che ecceda la documentazione fotografica e di sopralluogo. La pavimentazione di un’area allo stato naturale e la sua destinazione ad area attrezzata di parcheggio, in zona plurivincolata sul piano paesaggistico, ambientale e idrogeologico, determinano una trasformazione permanente dello stato dei luoghi e richiedono il permesso di costruire oltre all’autorizzazione paesaggistica. L’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata mediante il richiamo al verbale di sopralluogo dei tecnici comunali, reso disponibile all’interessato. Le prescrizioni del PAI si applicano alle opere realizzate successivamente alla loro entrata in vigore, restando escluse le nuove costruzioni abusive dalla nozione di patrimonio edilizio esistente.

Il Fatto

Il Comune ha disposto con ordinanza la demolizione di molteplici opere realizzate su un’area attrezzata a parcheggio sita in località costiera, di proprietà di una società e gestita da altra società. L’amministrazione ha richiamato la relazione di sopralluogo, qualificando i manufatti — roulotte, pergolati, terrapieni, pavimentazioni, recinzioni, impianti idrici ed elettrici — come interventi di nuova costruzione e manutenzione straordinaria, eseguiti in assenza di titolo abilitativo e in contrasto con plurimi vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici.

Le società ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sostenendo l’esistenza di tutti i titoli autorizzativi e la conformità dei manufatti. Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando dalle foto satellitari che l’area era inedificata fino al 2021 e che i titoli evocati si riferivano ad altre due aree di proprietà. Le società hanno proposto appello, delimitando l’interesse alle sole opere consistenti negli spianamenti con predisposizioni impiantistiche, negli impianti sotto traccia e nella scalinata di discesa a mare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della rinuncia agli altri capi, sui quali si forma il giudicato, e dichiara inammissibili i nuovi documenti prodotti in appello in violazione dell’art. 104 c.p.a., disponendone lo stralcio perché inidonei a smentire le foto satellitari acquisite in primo grado.

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato esclude che i titoli edilizi del 2001 e del 2011 possano assentire le opere contestate. La sentenza del TAR del 2001 attesta un riporto di terreno volto a una transitoria necessità di passaggio e nega espressamente l’esistenza della zona di sosta a sud; la concessione in sanatoria riguarda un riporto per collegare le due aree già autorizzate; la concessione del 2011 concerne una pista taglia-fuoco sulle aree legittimamente assentite. Le foto satellitari dimostrano che l’area era sgombra fino al 2020, rendendo implausibile la predisposizione di impianti oltre un decennio prima.

La Corte afferma il principio per cui, secondo costante orientamento, grava sul privato l’onere di provare l’epoca di datazione dell’abuso, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 412 del 2026, sez. VII, n. 10136 del 2025 e sez. VI, n. 7107 del 2024. Nel caso concreto le ricorrenti non hanno assolto tale onere. Sotto concorrente profilo, la pavimentazione di un’area naturale e la sua destinazione a parcheggio in zona plurivincolata integrano trasformazione permanente e richiedono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001.

Quanto alla scalinata di discesa a mare, il progetto allegato all’autorizzazione paesaggistica del 2003 localizza nel lato sud solo muri a secco di protezione; le discese autorizzate riguardano le due aree già assentite, mentre la terza area era all’epoca inesistente. Sul motivo relativo alla motivazione per relationem, il Collegio richiama l’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 e Cons. Stato, sez. VI, n. 4645 del 2024: l’ordinanza descrive compiutamente le opere, il sopralluogo è avvenuto alla presenza del legale rappresentante e il verbale è stato reso disponibile a seguito di accesso.

Il motivo sul vincolo idrogeologico è respinto perché fondato sull’indimostrata anteriorità delle opere rispetto alle NTA del PAI 2018: le mappe collocano l’intero lotto sud nella zona Hg4 di elevato rischio. Trattandosi di nuove opere abusive, esse non integrano il patrimonio edilizio esistente, né rientrano nell’edilizia libera. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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