Pensione privilegiata al Corpo forestale sardo: deroga regionale e causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 132 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione degli istituti della dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata disposta dall’art. 6 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, opera per i dipendenti civili non appartenenti al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, ma incontra le deroghe espressamente previste dalla normativa regionale della Sardegna. L’art. 3, comma 8, della L.R. n. 6/2012, come interpretato dall’art. 12 della L.R. n. 35/2015, estende le eccezioni dell’art. 6, comma 1, al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell’Ente foreste, per le infermità contratte nello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico. Il riconoscimento regionale della dipendenza da causa di servizio è sufficiente a integrare il presupposto applicativo della deroga. Il diritto alla pensione privilegiata, in tal caso, sussiste in virtù della deroga regionale e non in ragione della data di cessazione dal servizio o di riconoscimento dell’infermità.
Il Fatto
Il ricorrente, già assistente capo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità dal novembre 2018 per patologie riconosciute dalla Regione come dipendenti da causa di servizio e ascritte per cumulo alla Tab A, categoria 7^, ha chiesto all’INPS la pensione privilegiata. L’istituto ha rigettato l’istanza con nota del 22 marzo 2022, sul rilievo che la cessazione dal servizio era intervenuta dopo l’entrata in vigore dell’art. 6 del D.L. n. 201/2011 e che il dipendente non apparteneva al comparto sicurezza e difesa.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Sezione giurisdizionale per la Sardegna, invocando le deroghe previste dalla normativa regionale e richiamando il precedente della stessa Sezione n. 53 del 2023. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l’inapplicabilità delle eccezioni regionali alle patologie insorte e riconosciute prima dell’entrata in vigore della legge regionale.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico circoscrive la questione alla configurabilità, nel caso concreto, di una delle deroghe all’abrogazione disposta dall’art. 6 del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla legge di conversione, in ragione delle previsioni regionali. Il testo dell’art. 6, comma 1, richiamato integralmente, conferma l’abrogazione dei quattro istituti, salvo che per il personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico e salvo che per i procedimenti in corso o instaurabili d’ufficio alla data del 6 dicembre 2011.
La Corte ricorda che la legittimità della norma è stata confermata dalla Corte costituzionale n. 20 del 2018 e che, per costante giurisprudenza contabile (Sez. giur. Sardegna n. 53 del 2023; Sez. giur. Puglia n. 193/2021), la deroga del terzo periodo riguarda solo tre categorie di dipendenti civili cessati prima del 6 dicembre 2011: chi non aveva ancora presentato la domanda, chi doveva ancora ottenere il riconoscimento della causa di servizio nel termine quinquennale e chi rientrava in procedimenti attivabili d’ufficio. Il ricorrente, cessato nel novembre 2018, non rientra in alcuna di esse.
La decisione si fonda allora sulla normativa regionale. L’art. 3, comma 8, della L.R. n. 6/2012, come interpretato dall’art. 12, comma 1, della L.R. n. 35/2015, dispone che le eccezioni dell’art. 6, comma 1, si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell’Ente foreste, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico. Il giudice ritiene che il ricorrente rientri pacificamente tra i destinatari di tali eccezioni.
Quanto all’obiezione dell’INPS sulla anteriorità delle patologie e del riconoscimento rispetto alla legge regionale, la Corte osserva che il diritto non dipende dalla data di riconoscimento dell’infermità o di cessazione dal servizio, ma dalla deroga individuata dal legislatore regionale in relazione alle infermità contratte nello svolgimento delle funzioni indicate. Il riconoscimento regionale della dipendenza da causa di servizio è ritenuto sufficiente a superare il rilievo, alla luce della peculiarità dei compiti del Corpo forestale, che con le funzioni di pubblica sicurezza e soccorso pubblico si identificano.
Il ricorso è pertanto accolto. Le spese di giudizio sono compensate, ex art. 31, comma 3, D.lgs. n. 174/2016, in considerazione della particolarità della vicenda e della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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