Difetto di legittimazione passiva del collocatore di carta di credito (ABF Collegio di Milano n. 4836 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il collocatore di uno strumento di pagamento è di regola legittimato passivo rispetto alle domande del titolare. L’eccezione opera quando il collocatore sia mero collocatore di un servizio gestito interamente da altro intermediario. Il discrimine va accertato sulle evidenze agli atti, valutando l’assetto negoziale tra titolare, emittente e collocatore, per stabilire se il rapporto sia unitario o strutturalmente e funzionalmente articolato. Se il contratto attribuisce all’emittente l’emissione, la proprietà della carta, la gestione del blocco e dei reclami e il riscontro del disconoscimento, il collocatore è privo di legittimazione passiva.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto una chiamata da quello che appariva come il numero verde dell’intermediario resistente. Il sedicente operatore gli segnalava transazioni all’estero e lo invitava ad aprire l’App della banca per autorizzarne lo storno. In questo modo il cliente autorizzava tre operazioni di presunto storno, di importo pari a € 508,54, € 660,00 e € 932,99, ricevendo per ciascuna un SMS di conferma. Chiede quindi la restituzione degli importi sottrattigli.
L’intermediario eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, perché sarebbe solo collocatore della carta, emessa da altro intermediario, e perché il modulo di disconoscimento è stato inviato a quest’ultimo e da questi riscontrato. Nel merito sostiene la correttezza delle operazioni, autenticate con doppio fattore, e la colpa grave del cliente per aver dato seguito alle indicazioni di un sedicente operatore contattatolo da un numero non riconducibile alla banca.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Richiama l’orientamento condiviso dai collegi territoriali: alla regola generale della legittimazione passiva del collocatore dello strumento di pagamento fa eccezione l’ipotesi in cui il PSP sia mero collocatore di un servizio gestito interamente da altro intermediario (Coll. Napoli, dec. 5738/2023).
Per distinguere le due figure, il Collegio ritiene necessario valutare, sulla base delle evidenze agli atti, l’assetto negoziale che regola la relazione tra titolare, emittente e collocatore, al fine di stabilirne l’eventuale unitarietà ovvero la strutturale e funzionale articolazione separata del rapporto (Coll. Milano n. 3911/2019 e n. 8724/2018).
Applicando tale criterio, il Collegio esamina le clausole del contratto sottoscritto dal ricorrente in data 13/04/2022. L’art. 3 dispone che la carta è emessa dall’altro intermediario e resta di proprietà esclusiva dell’emittente. L’art. 7 prevede che, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato, il titolare deve comunicare l’evento all’emittente, al quale va richiesto anche il blocco tramite numero verde. L’art. 19 stabilisce che il reclamo va inviato agli indirizzi dell’emittente, che si impegna a rispondere.
Il Collegio rileva inoltre che i ruoli di emittente e collocatore sono chiaramente distinti nel documento di sintesi e che il ricorrente ha presentato un modulo di disconoscimento indirizzato all’emittente e da questi riscontrato nel merito. L’intermediario resistente evidenzia di non essere mai stato coinvolto nel procedimento di disconoscimento prima della notifica del ricorso e di non aver ricevuto il previo reclamo.
Non constando altri elementi dai quali desumere che il convenuto abbia ingenerato nel ricorrente un affidamento circa la propria competenza, il Collegio si pronuncia nel senso del difetto di legittimazione passiva dell’intermediario. Il ricorso è pertanto rigettato, senza esame del merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.