Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso oneri e legittimazione dell’acquirente del credito (ABF Collegio di Bologna n. 920 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritti prima del 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito, comprensivo di tutti gli oneri, escluse le imposte, secondo l’insegnamento della sentenza n. 263/22 della Corte costituzionale e della decisione C-383/18 della Corte di Giustizia (c.d. Lexitor). Gli oneri qualificabili come up front si rimborsano applicando il criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi, ossia la curva degli interessi; gli oneri recurring si riducono secondo il criterio proporzionale ratione temporis. È legittimato passivo l’intermediario che ha rilasciato il conteggio estintivo e la liberatoria, anche quando ha solo acquistato il credito. La commissione di estinzione è dovuta entro il limite dell’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, salvo che il ricorrente alleghi le ragioni della sua oggettiva ingiustificazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel gennaio 2025, in corrispondenza della rata 49 sulle 120 complessive. Proposto invano reclamo, si era rivolto all’ABF chiedendo in via principale il rimborso degli oneri non maturati per € 1.555,21 secondo il criterio del pro rata temporis e, in via subordinata, l’applicazione della curva degli interessi ai soli oneri up front. Domandava inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza, il rimborso della commissione di estinzione, le spese legali e gli interessi legali dal reclamo.
L’intermediario resistente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere soltanto acquistato il credito senza subentrare nel rapporto contrattuale, e la natura interamente up front degli oneri richiesti. Aveva poi corrisposto, pro bono pacis, € 899,62 a titolo di oneri e contributo per la presentazione del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di legittimazione passiva e la respinge. Il conteggio estintivo e la liberatoria erano stati rilasciati dall’intermediario resistente, al quale era pure intestato il conto corrente di destinazione delle somme versate per l’estinzione anticipata. In sintonia con l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali, la qualità di mero cessionario del credito non esclude la legittimazione.
Nel merito, il Collegio richiama il quadro normativo applicabile ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021. L’art. 125-sexies Tub, come interpretato alla luce della decisione C-383/18 della Corte di Giustizia, impone la riduzione proporzionale alla vita residua del contratto degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Su questa linea si colloca la sentenza n. 263/22 della Corte costituzionale, che richiama la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento.
Il Collegio precisa che il contesto non è mutato per effetto dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023: la norma conferma che, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies Tub vigenti alla data della sottoscrizione.
Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio distingue: le commissioni recurring si riducono secondo il criterio proporzionale ratione temporis, dividendo ciascuna voce per il numero complessivo delle rate e moltiplicando per le rate residue; i costi up front si calcolano invece con il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi, ossia la curva degli interessi. Nel caso concreto, le spese di intermediazione e le spese di istruttoria sono qualificate come up front, perché riferite ad attività prodromiche alla stipula. Applicati i criteri, la somma già corrisposta dall’intermediario risulta integralmente satisfattiva.
Il Collegio rigetta la domanda di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza, non essendo in atti alcuna documentazione che la dimostri. Quanto alla commissione di estinzione, l’art. 125-sexies, comma 2, Tub consente un indennizzo non superiore all’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo; il ricorrente non ha allegato le ragioni della sua oggettiva ingiustificazione e non ricorre alcuna ipotesi di esclusione prevista dal comma 3. Le spese della procedura risultano comunque rimborsate. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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