Segnalazione in SIC legittima con preavviso di quindici giorni prima della visibilità (ABF Collegio di Napoli n. 4199 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione nei sistemi di informazione creditizia presuppone la contestuale sussistenza di un presupposto sostanziale, costituito dal ritardo o dall’inadempimento dell’obbligo di pagamento, e di un presupposto formale, costituito dal preavviso di segnalazione. Il preavviso deve precedere di almeno quindici giorni non l’invio della segnalazione, ma la sua visibilità nei sistemi di informazione creditizia. L’onere di provare che il preavviso sia giunto all’indirizzo dell’interessato grava sull’intermediario. Il preavviso è validamente trasmesso mediante SMS quando il contratto ne preveda espressamente tale modalità e l’utenza coincida con quella indicata nell’anagrafica.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento. In relazione a tale rapporto, l’intermediario aveva effettuato segnalazioni pregiudizievoli nei sistemi di informazione creditizia. Il ricorrente lamentava di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione, in violazione dell’art. 4, co. 7, codice di deontologia e dell’art. 125, co. 3, tub. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, chiedeva la cancellazione immediata delle segnalazioni e, in subordine, la provvisoria sospensione della loro visibilità fino alla ricezione di un valido preavviso, oltre a ogni ulteriore misura compensativa.
Costituitosi nel procedimento, l’intermediario contestava la domanda. Sosteneva che il ricorrente, sottoscrivendo il contratto, aveva accettato che le comunicazioni, anche ai fini del preavviso di imminente segnalazione, avvenissero tramite tecniche di comunicazione a distanza, ivi compreso l’SMS. A fronte dei reiterati ritardi nelle rate mensili, aveva inviato il preavviso presso l’indirizzo contrattuale e, in data 07/04/2025, anche tramite SMS all’utenza telefonica rilasciata in sede di stipula. Prodotta la dichiarazione del fornitore del servizio e le dichiarazioni dei SIC sulla decorrenza della visibilità da maggio 2025, l’intermediario richiamava precedenti ABF favorevoli alla legittimità del preavviso via SMS.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha incentrato la decisione sull’accertamento della legittimità delle segnalazioni realizzate dall’intermediario nei sistemi di informazione creditizia per ritardi di pagamento delle rate del finanziamento. Il ricorrente aveva allegato l’evidenza della segnalazione, dalla quale emergeva che il primo inadempimento risaliva alla rata con scadenza nel marzo 2025.
Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui, per accertare la legittimità della segnalazione, è necessaria la contestuale sussistenza dei due presupposti: quello sostanziale, ossia il ritardato o mancato pagamento, e quello formale, ossia il preavviso di segnalazione. Sul primo, il ricorrente non aveva formulato alcuno specifico motivo di doglianza e l’intermediario aveva allegato la situazione contabile da cui risultavano svariate rate insolute.
Sul presupposto formale, il Collegio ha richiamato l’art. 5 del Codice Deontologico, come modificato dal Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo cui i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. L’invio del preavviso è requisito di validità della segnalazione, a pena di cancellazione, e la prova che sia giunto all’indirizzo del ricorrente grava sull’intermediario, secondo il principio espresso dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 3089/2012, n. 3499/2012, n. 3500/2012 e n. 3503/2012, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass., 13 giugno 2017 n. 14685) e con il Provvedimento del Garante della privacy del 26 ottobre 2017.
Nel caso concreto, la lettera contenente il preavviso non risultava inviata o ricevuta. Il Collegio ha però valorizzato l’evidenza dell’invio dell’SMS in data 07/04/2025, del relativo testo e dell’utenza riferibile al ricorrente, coincidente con quella indicata nell’anagrafica del contratto di finanziamento. Il contratto prevedeva espressamente, all’art. 19, la possibilità di inviare comunicazioni a mezzo SMS. L’intermediario aveva inoltre fornito l’evidenza della data di visibilità della prima segnalazione, risalente a maggio 2025 per tutte le banche dati.
Il Collegio ha quindi applicato il principio secondo cui il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione e non anche il suo invio. Rilevata la visibilità della segnalazione, e decorsi i termini dal preavviso, la segnalazione contestata è stata ritenuta legittimamente effettuata e il ricorso è stato non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.