Blocco del conto per errore di omonimia: nessun danno senza prova (ABF Collegio di Bari n. 3127 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura del conto corrente disposta dall’intermediario per un errore operativo, nella specie un caso di omonimia, integra un inadempimento contrattuale, ma non determina di per sé il diritto al risarcimento. Nel nostro ordinamento non è configurabile il danno in re ipsa: grava sul ricorrente l’onere di provare sia l’an sia il quantum della pretesa. Il risarcimento in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. è ammesso soltanto quando l’esistenza del danno sia stata dimostrata. Non sono altresì risarcibili i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti e ansie che incidano sugli aspetti più disparati della vita quotidiana.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso nel marzo 2020, si trovava all’estero per un intervento chirurgico quando ha constatato di non poter utilizzare la carta di debito per saldare il conto della clinica. Il rapporto era stato estinto dall’intermediario senza alcuna informativa preventiva. Secondo il ricorrente, la chiusura gli ha impedito di disporre delle risorse necessarie per le spese mediche e ha comportato un rientro in condizioni precarie, oltre a un aggravio per rate di prestiti non pagate, penali sugli abbonamenti e mancato accredito della pensione.
L’intermediario ha ricostruito l’accaduto come un disguido operativo dovuto all’omonimia con un altro cliente della medesima filiale, che aveva richiesto l’estinzione del proprio rapporto. Ha poi riattivato il conto e ripristinato i precedenti rapporti, riconoscendo il proprio rammarico ma negando ogni contributo economico per l’assenza di documentazione a sostegno del danno. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni materiali e morali, quantificati prudenzialmente in 5.000,00 euro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio circoscrive la questione all’accertamento della responsabilità dell’intermediario per la chiusura improvvisa del rapporto e all’eventuale condanna al risarcimento. I fatti non sono contestati: il conto è stato estinto l’08.07.2024 per un errore legato a un caso di omonimia e la situazione è stata ripristinata circa dieci giorni dopo, con l’apertura di un nuovo conto, l’accredito del saldo e il ripristino dei rapporti precedenti.
Il nodo decide è però probatorio. Il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a dimostrazione dei costi asseritamente sopportati per il mancato funzionamento degli addebiti automatici o per il mancato pagamento delle rate dei prestiti. Il Collegio richiama la regola generale secondo cui non è configurabile il danno in re ipsa, con la conseguenza che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque la dimostrazione dell’esistenza del pregiudizio.
Il Collegio richiama sul punto la decisione n. 1642/2019 del Collegio di Coordinamento, che conferma la distribuzione dell’onere della prova a carico del ricorrente. A ciò aggiunge il riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972 dell’11 novembre 2008, secondo cui non sono generalmente risarcibili i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti e ansie connessi agli aspetti più disparati della vita quotidiana: una categoria nella quale rientrano le doglianze prospettate nel ricorso.
La domanda risarcitoria è dunque respinta, non già perché la chiusura del conto sia legittima, ma perché il pregiudizio lamentato non è stato provato né nei suoi elementi costitutivi né nella sua entità. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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