Rifiuto carta debito su ATM terzi legittimo per la banca emittente (ABF Collegio di Bari n. 4572 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le domande del ricorrente volte a ottenere una verifica tecnica circuitale, il ripristino della funzionalità del servizio o provvedimenti equitativi sono inammissibili davanti all’ABF, cui è preclusa l’attività consulenziale e investigativa e che non può emettere pronunce di carattere costitutivo, essendo la sua competenza circoscritta all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. Nel merito, quando il presunto difetto di funzionamento di una carta di debito si manifesta esclusivamente presso un ATM di un terzo intermediario, mentre la carta risulta regolarmente operativa per altre funzionalità e presso altri sportelli, non è configurabile una responsabilità dell’intermediario emittente che abbia sostituito la carta in via prudenziale, rimborsato le spese e documentato il regolare utilizzo della stessa. La doglianza relativa al singolo terminale va indirizzata all’intermediario titolare dell’ATM, unico responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchiatura.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca convenuta, utilizzava da anni la carta di debito per prelevare presso uno specifico ATM di proprietà di un terzo intermediario. A seguito della sostituzione della carta, dal novembre 2025 non riusciva più a eseguire prelievi presso quel terminale, che visualizzava il messaggio “Carta irregolare. Ritirala. Rivolgersi al proprio istituto”. La carta restava invece operativa per le altre funzionalità, e con quella della cointestataria del conto i prelievi presso lo stesso ATM andavano a buon fine.

Dopo le segnalazioni, la banca proponeva una nuova emissione, anch’essa affetta dalla stessa anomalia. Il ricorrente chiedeva allora l’accertamento della responsabilità dell’intermediario, una verifica tecnica circuitale sulla carta, il ripristino della funzionalità del prelievo presso l’ATM e eventuali misure compensative. La banca eccepiva che il problema era circoscritto a un ATM di terzi, con configurazioni non controllabili, e che la carta risultava correttamente abilitata e funzionante.

La motivazione del Collegio

Il Collegio qualifica anzitutto la vicenda: non si verte in ipotesi di mancata erogazione delle banconote con addebito del controvalore, ma di un’anomalia tecnica riscontrata nel tentativo di prelievo presso un terminale specifico. Lo stesso ricorrente ha dichiarato che la carta funziona per altre operazioni e presso ATM diversi.

In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibili le domande di verifica tecnica, ripristino del servizio e adozione di ulteriori provvedimenti equitativi. Richiama l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui l’attività consulenziale e investigativa è preclusa all’Arbitro, chiamato a decidere su fatti dedotti e provati. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale circoscrivono la competenza dell’ABF alle questioni aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, escludendo pronunce di carattere costitutivo.

Passando al merito, il Collegio valuta la correttezza dell’operato dell’intermediario e la domanda di misure compensative, interpretata come domanda risarcitoria. Dalla documentazione emerge che l’intermediario ha dato tempestivo riscontro alla segnalazione, confermando l’assenza di anomalie alla carta e la disponibilità a rimborsare le spese di nuova emissione. La carta è stata nuovamente sostituita e le spese stornate, ma il ricorrente ha segnalato la stessa problematica.

Il Collegio sottolinea che la banca si è prontamente attivata, ha sostituito la carta in via prudenziale, ha rimborsato le spese e ha allegato la lista movimenti da cui risulta il regolare funzionamento della carta per pagamenti POS e prelievi presso altri ATM. Il ricorrente, invece, nulla ha dedotto circa un eventuale riscontro dell’intermediario titolare dell’ATM, unico soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchiatura. Le decisioni richiamate sui diversi casi di mancata erogazione delle banconote confermano che l’onere di provare il corretto funzionamento dello sportello grava sull’intermediario titolare della relativa documentazione.

Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene legittima la condotta dell’intermediario e rigetta la domanda risarcitoria, non accogliendo il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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