Spese di giustizia e dissesto: competenza dell’organo di liquidazione (TAR Sicilia n. 1083 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di spese processuali liquidate con sentenza emessa dopo la dichiarazione di dissesto dell’ente locale, il credito non trova il proprio fatto generatore nella sentenza, che costituisce solo il titolo di spesa sopravvenuto, ma nel fatto o atto di gestione che ha dato origine al contenzioso. Rientrano pertanto nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, dalla data della dichiarazione di dissesto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i debiti di competenza dell’organo straordinario: le procedure pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
Il Fatto
I ricorrenti propongono ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale civile che, riformando la decisione del Giudice di pace, ha annullato un verbale di contestazione elevato dalla polizia municipale e ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, per un importo complessivo liquidato in sentenza.
Il Comune si costituisce e chiede il rigetto del ricorso. Sostiene che il credito per spese di giustizia si correla a un fatto antecedente alla dichiarazione di dissesto dell’ente — segnatamente al verbale elevato nell’aprile 2016 — e ricade quindi nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione. La questione che giunge al giudice amministrativo è dunque se l’obbligazione di spese, accertata con sentenza successiva al dissesto, appartenga alla gestione dell’organo straordinario o a quella ordinaria dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, che assegna all’organo straordinario di liquidazione la competenza sui fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Richiama poi l’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, che comprende in tale fattispecie i debiti correlati a quei fatti anche se accertati, con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma non oltre l’approvazione del rendiconto di gestione.
Su questo impianto il Collegio innesta il principio dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020: rientrano nella competenza dell’organo straordinario non solo le poste già contabilizzate alla dichiarazione di dissesto, ma anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi. La ratio è la creazione di una massa separata, affinché tutte le poste passive riferibili a fatti anteriori al riequilibrio siano attratte alla gestione straordinaria, benché il relativo accertamento sia successivo. Il principio è corroborato dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2022.
Il Tribunale richiama anche l’orientamento dell’appello secondo cui l’obbligazione di spese processuali liquidate con sentenza successiva al dissesto, in contenzioso su fatti di gestione precedenti, spetta all’organo straordinario, purché la sentenza sia pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto (Cons. Stato, sez. V, n. 6776 del 2023, in conformità ai precedenti del C.G.A.R.S. n. 505 e n. 506 del 2022).
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che la sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza non costituisce il fatto generatore del credito, ma il provvedimento successivo che determina l’insorgere del titolo di spesa. Il verbale che ha originato il contenzioso risale infatti a epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto. Ne discende, in coerenza con l’art. 248, comma 2, T.U.E.L., la dichiarazione di estinzione del giudizio, con inserimento delle somme nella massa passiva per capitale, accessori e spese, la cui gestione compete all’organo straordinario. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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