Porto d’armi, diniego di rinnovo e giudizio prognostico di affidabilità (TAR Calabria n. 1548 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio circa l’affidabilità e la buona condotta del richiedente la licenza di porto d’armi costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi di illogicità e irragionevolezza. L’amministrazione non è tenuta ad attendere l’accertamento penale del comportamento, essendo sufficiente una valutazione autonoma dei fatti, anche solo indiziaria, da cui emerga l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. Il diniego di rinnovo non contraddice un precedente rilascio, sussistendo un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate. Le garanzie del contraddittorio procedimentale non sono violate quando la motivazione finale richiama circostanze complementari della medesima vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto con cui il Questore di Cosenza aveva respinto la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego si fondava sul deferimento all’autorità giudiziaria per i delitti di percosse e calunnia e sulla conseguente ritenuta carenza del requisito di buona condotta. Il procedimento penale si era concluso con archiviazione.

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 e il vizio di eccesso di potere, lamentando difetto di istruttoria e inadeguatezza della motivazione. La tutela cautelare era stata respinta. Resisteva l’amministrazione intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11, comma 1, R.D. n. 773/1931 e l’art. 43, comma 1 prevedono automatismi preclusivi per determinate condanne. Nel caso concreto tali automatismi non operano, poiché la fattispecie non rientra tra quelle previste. Il diniego si fonda invece sull’art. 11, comma 2 e sull’art. 43, comma 2, che consentono di negare o ricusare l’autorizzazione a chi non può provare la propria buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Il giudizio sull’affidabilità rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, se non ab externo per illogicità o irragionevolezza. All’autorità è riconosciuto un ampio margine valutativo. Non è necessario che il comportamento sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica. La Corte richiama Consiglio di Stato n. 3819 del 2021 e TAR Campania, Napoli, n. 137 del 2021, secondo cui è sufficiente che dai fatti emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale.

La Corte richiama inoltre Consiglio di Stato n. 4595 del 2019 e TAR Calabria n. 341 del 2025: l’affidabilità si desume da condotte comunque significative, con valutazione complessiva della loro rilevanza, da cui desumere il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità. Nel caso concreto il Questore ha operato una prognosi incentrata sui profili fattuali della vicenda, emergendo una situazione di conflittualità. La motivazione risulta adeguata, ragionevole e coerente.

Quanto al diniego di rinnovo, il Collegio osserva che esso non contraddice un precedente rilascio, sussistendo un’ampia potestà di riesame (TAR Calabria n. 591 del 2023). L’archiviazione del procedimento penale non priva di giustificazione i provvedimenti adottati, in base ai principi di estrema precauzione e cautela.

È infondata anche la censura sull’art. 10-bis L. n. 241/1990: i profili fattuali richiamati nel decreto non sono elementi autonomi, ma circostanze complementari della medesima vicenda oggetto del contraddittorio. La Corte respinge infine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, poiché i parametri di buona condotta e affidabilità sono circoscritti da giudizi prognostici consolidati e da una tipizzazione giurisprudenziale che presidia il corretto esercizio del potere. La domanda di annullamento è respinta, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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