Carta docente esecuzione giudicato TAR su sentenza giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 593 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio per l’esecuzione del giudicato amministrativo presuppone l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo imposto da una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata neppure in giudizio, integra i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, fissando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 183/2023 del 24 ottobre 2023 del Tribunale di Piacenza, Sezione Civile. Con tale pronuncia era stato accertato il diritto dell’interessato a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui, ed era stata condannata l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Il ricorrente deduce la mancata esecuzione nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato della pronuncia, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza. Chiede pertanto che sia ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Ambito Territoriale di dare esecuzione, con fissazione di un termine perentorio, e che sia nominato un Commissario ad acta. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per il rimedio di esecuzione del giudicato. L’Amministrazione, pur regolarmente evocata, non si è costituita e non ha in alcun modo contestato l’omesso adempimento, con conseguente conferma dell’inerzia contestata dal ricorrente.
Il Tribunale verifica altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto a seguito della notificazione della sentenza in data 23 gennaio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. L’obbligo di esecuzione non è limitato all’adempimento materiale, ma comprende la messa a disposizione degli importi dovuti per ciascun anno scolastico considerato.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà nei successivi sessanta giorni. Il Tribunale esclude espressamente la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.